b dello stesso disegno, che riprendeva essenzialmente l'art. 229 n. 2 vCPP, stabilendo che il ricorso per cassazione è dato quando la Corte giudicante non sia stata costituita conformemente alle disposizioni di legge o non sia stato preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusazione. Come nel diritto previgente, anche il citato disegno di legge subordinava l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull'art. 238 n. 2 alla condizione che l'interessato avesse provocato una decisione o rilevato l'irregolarità durante la procedura ed era impossibile di rimediare alla violazione delle disposizioni di procedura.