L'art. 21 del disegno di legge richiamava a sua volta l'art. 238 cpv. 1 lett. b dello stesso disegno, che riprendeva essenzialmente l'art. 229 n. 2 vCPP, stabilendo che il ricorso per cassazione รจ dato quando la Corte giudicante non sia stata costituita conformemente alle disposizioni di legge o non sia stato preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusazione.