1 CPP, in effetti, la domanda di ricusa รจ trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice e alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte delle assise correzionali, del Pretore, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico. Secondo l'art. 45 CPP il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge cantonale giudiziaria e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi, riservato l'art. 288 lett. b CPP.