Un'indagine del genere sfugge però al potere cognitivo di questa Corte chiamata a statuire su un ricorso per cassazione. Che su tal punto il ricorso sia inammissibile risulta anche dai lavori preparatori relativi all'attuale Codice di procedura penale. Giusta l'art. 44 cpv. 1 CPP, in effetti, la domanda di ricusa è trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice e alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte delle assise correzionali, del Pretore, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico.