Il problema di sapere se nella fattispecie il presidente della Corte di merito fosse o non fosse nelle condizioni psicofisiche di esercitare la sua funzione non riguarda però un aspetto di tale indole. In sé il Tribunale era costituito correttamente e ha rispettato le forme previste dal Codice di procedura penale anche dopo la chiusura del dibattimento. L'interrogativo – come detto – è se mai quello di chiarire se sulla condanna abbia influito un fattore spurio, estraneo alle risultanze del processo, scoperto però soltanto a sentenza pronunciata. Un'indagine del genere sfugge però al potere cognitivo di questa Corte chiamata a statuire su un ricorso per cassazione.