b CPP). A torto. Con ricorso per cassazione non possono essere addotti fatti e prove nuove, ossia elementi non sottoposti al primo giudice, a meno che – come si è visto – essi riguardino (oltre alla carenza di motivazione, ravvisabile solo dopo aver letto la sentenza) irregolarità di procedura successive alla chiusura del dibattimento, come i vizi relativi all'intimazione della sentenza (sopra, consid. 2a). Il problema di sapere se nella fattispecie il presidente della Corte di merito fosse o non fosse nelle condizioni psicofisiche di esercitare la sua funzione non riguarda però un aspetto di tale indole.