Quanto allo scritto inviato dal ricorrente il 5 settembre 2000 e da questi ricordato al pubblico dibattimento, neppure esso è di giovamento. Si tratta infatti di una mera dichiarazione di ricorso (e non di un ricorso per cassazione) – cui non è seguita la motivazione scritta prescritta dall'art. 289 cpv. 2 CPP – contro lo scritto del 4 settembre 2000 con cui la vicepresidente del Tribunale penale cantonale gli comunicava di ritenere evasa la questione. E comunque sia, la questione è superata dalle considerazioni che precedono sull'inidoneità dal rimedio prospettato.