Nella fattispecie il ricorrente ha interposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di assise, sicché il problema di un'eventuale restituzione del termine di impugnazione – il solo che sarebbe potuto entrare in considerazione ex art. 22 CPP – nemmeno si pone. Diventa superfluo quindi esaminare se la vicepresidente del Tribunale cantonale abbia agito correttamente demandando la domanda di restituzione in intero alla Corte di cassazione e di revisione penale. Quanto allo scritto inviato dal ricorrente il 5 settembre 2000 e da questi ricordato al pubblico dibattimento, neppure esso è di giovamento.