Emanata la sentenza di assise – come nella fattispecie – o promulgato il decreto di accusa, la parte può solo chiedere all'autorità superiore la restituzione del termine per ricorrere in cassazione, rispettivamente per fare opposizione davanti al Pretore (art. 22 cpv. 2 CPP). Vale in questo caso la massima lata sententia iudex desinit iudex esse (Rep. 1998 pag. 324). Nella fattispecie il ricorrente ha interposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di assise, sicché il problema di un'eventuale restituzione del termine di impugnazione – il solo che sarebbe potuto entrare in considerazione ex art. 22 CPP – nemmeno si pone.