Losanna 1994, n. 485 ss.; DTF 116 Ia 18). Dopo il giudizio di merito, il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice, poiché questi ha ormai statuito. Egli può far capo se mai ai rimedi di diritto contro la sentenza (CRP, sentenza del 30 marzo 1998 in re G., consid. 4 massimata in Rep. 1998 pag. 325). Invano il ricorrente evoca perciò gli art. 21 e 22 CPP, che regolano la restituzione dei termini. Emanata la sentenza di assise – come nella fattispecie – o promulgato il decreto di accusa, la parte può solo chiedere all'autorità superiore la restituzione del termine per ricorrere in cassazione, rispettivamente per fare opposizione davanti al Pretore (art. 22 cpv.