Il ricorrente si domanda finanche se il 2 giugno 2000 il presidente non avesse già sentore del procedimento penale, lasciando intendere che quegli non era nelle condizioni psicofisiche di condurre il processo o che quanto meno, in una situazione del genere, fosse suo dovere informare gli altri membri della Corte della delicata situazione. Parrebbe quindi che egli fondi la doglianza su fatti e circostanze ben più gravi e non desumibili dal solo comportamento tenuto dal presidente della Corte di merito nel corso dei dibattimenti.