e) Si aggiunga che, foss'anche stata redatta – in tutto o in parte – da un giudice a latere, la sentenza impugnata non incorrerebbe ugualmente nella cassazione. La norma per cui il verbale della deliberazione reca il nome del giudice incaricato è infatti, manifestamente, una disposizione d'ordine. Intanto la legge stessa non prevede che l'inosservanza dell'art. 258 cpv. 2 CPP infici la validità della deliberazione o della sentenza. In secondo luogo la sanzione della nullità va applicata con cautela, nei casi in cui un vizio di forma non possa essere riparato altrimenti. In concreto l'inosservanza dell'art. 258 cpv.