Ammesso e non concesso quindi che il presidente, disciplinarmente sospeso il 16 giugno 2000, non fosse più abilitato a firmare, il vizio è in ogni modo stato sanato con la firma degli altri due giudici. Che, per avventura, la sentenza dovesse essere firmata da altri magistrati non è preteso nemmeno dal ricorrente. Quanto alla stesura dei motivi – che peraltro vengono esposti nei punti salienti dal presidente in seduta pubblica al momento della comunicazione dei dispositivi (art. 260 cpv. 5 CPP) – mal si comprende perché il presidente non potesse redigerli.