b) In concreto il ricorrente non avrebbe potuto far valere gli asseriti vizi di forma davanti alla Corte di assise, giacché le pretese irregolarità riguardano il verbale della deliberazione e la redazione della sentenza, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo dopo la comunicazione dei dispositivi. Le relative censure sono quindi per principio ammissibili. Ora, l'art. 258 cpv. 1 CPP stabilisce che i dispositivi di una sentenza di assise sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte, oltre che dal segretario, e che nel caso in cui un membro sia impedito di firmare ne è annotato il motivo.