Un vizio di procedura, in effetti, può emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione. Ciò non toglie che in tutti gli altri casi il vizio dev'essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter essere rimediato tempestivamente (rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato concernenti la revisione totale del Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, in: