Precisando che il ricorso per cassazione è ammissibile, tra l'altro, per vizi essenziali di procedura (art. 288 cpv. 1 lett. b), esso ha inteso comprendere in un sol testo i precedenti titoli di cassazione enunciati dall'art. 229 n. 2 a 6 vCPP. Certo, esso prescrive unicamente che l'irregolarità dev'essere stata fatta valere “non appena possibile”. Non esige più quindi, come il vecchio Codice, che il vizio abbia previamente formato oggetto di decisione o sia stato necessariamente rilevato durante il dibattimento. Un vizio di procedura, in effetti, può emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione.