a) L'art. 229 vCPP prevedeva che la cassazione di una sentenza di condanna aveva luogo, tra l'altro, in caso di violazione di disposizioni essenziali di procedura (cpv. 1 n. 5 vCPP), sempre che la parte avesse provocato una decisione o avesse rilevato l'irregolarità durante il dibattimento (art. 229 § vCPP). Lo scopo era quello di evitare che in cassazione fossero sollevate eccezioni che in buona fede potevano essere proposte davanti al giudice di merito. L'attuale Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, non ha mutato la situazione. Precisando che il ricorso per cassazione è ammissibile, tra l'altro, per vizi essenziali di procedura (art. 288 cpv.