Inoltre – egli prosegue – se la sentenza è stata redatta dal presidente della Corte, essa è nulla perché motivata da un giudice sospeso dalle sue funzioni. Se è stata motivata da un altro giudice della Corte, come sembrerebbero avere affermato certi organi di stampa, essa è ugualmente nulla, poiché redatta da una magistrato diverso da quello designato dall'art. 263 CPP. Per di più la sentenza sarebbe nulla anche perché firmata da un presidente oggetto di procedura penale e sospeso dal Consiglio della magistratura. a) L'art. 229 vCPP prevedeva che la cassazione di una sentenza di condanna aveva luogo, tra l'altro, in caso di violazione di disposizioni essenziali di procedura (cpv.