Tale giudice è poi stato sospeso dal suo ufficio dal Consiglio della magistratura. Se si pensa – soggiunge il ricorrente – che a norma dell'art. 263 CPP la sentenza è redatta dal presidente o da un giudice della Corte, che in conformità all'art. 258 cpv. 2 CPP il verbale della deliberazione deve indicare il nome del giudice incaricato di redigere la sentenza, che in concreto invece il verbale è silente, già per tale motivo si ravvisa un vizio di forma. Inoltre – egli prosegue – se la sentenza è stata redatta dal presidente della Corte, essa è nulla perché motivata da un giudice sospeso dalle sue funzioni.