{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Il ricorrente fa carico alla prima Corte – in estrema sintesi – di avere aggravato due volte la pena, prima rimproverandogli di avere agito da solo, come dominus della situazione, e poi di non avere collaborato, non rivelando alcunché sulle persone che si muovono dietro il narcotraffico. L'argomento non può essere condiviso. Che egli fosse l'organizzatore del traffico non esclude in effetti che una terza persona gli abbia fornito la cocaina. Riferendosi alla mancata collaborazione – considerata peraltro non come aggravamento di pena, quanto piuttosto come motivo di poca benevolenza – i primi giudici intendevano soprattutto sottolineare che l'accusato non aveva mostrato alcun segno di ravvedimento, a conferma dell'assenza di scrupoli (sentenza, pag. 37). Ne segue per finire che, condannando l'imputato alla pena di 6 anni di reclusione, la Corte delle assise criminali non ha abusato né ecceduto del proprio potere di apprezzamento.\n19. Secondo il ricorrente la Corte delle assise criminali avrebbe persino giudicato oltre i limiti dell'atto di accusa, ritenendolo l'organizzatore del traffico quando il Procuratore pubblico gli aveva imputato soltanto di avere organizzato la spedizione aerea della droga e l'importazione in Svizzera dalla Colombia. La tesi sfiora il pretesto. La Corte di merito, infatti, non ha condannato l'imputato per illeciti estranei all'atto di accusa. Ha unicamente valutato dal profilo soggettivo e soggettivo il ruolo che l'accusato ha svolto nella perpetrazione del reato imputatogli dal Procuratore pubblico. Non risponde al vero quindi asserire che la Corte di assise si è sospinta ultra petita.\nIV. Sulle spese\n20. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP con rinvio all'art. 9 cpv. 1).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 2'000.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 2'150.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o Strafanstalt __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali in Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}