{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa Corte di merito ha comunque soggiunto che l'accusato non sembrava avere grande interesse alla perquisizione degli uffici, ritenuto che nel corso dell'interrogatorio del 15 aprile 1999 aveva chiesto di telefonare alla moglie per darle istruzioni su come chiudere la ditta (e non quindi per ottenere ragguagli sulla persona citata). Anziché confrontarsi in modo compiuto con gli elementi che hanno indotto i primi giudici a una conclusione del genere e spiegare perché essi sarebbero caduti in arbitrio, ossia in un errore palese, di nuovo il ricorrente persiste nella propria impostazione appellatoria, ragionando e argomentando come se si trovasse di fronte a una Corte abilitata a sindacare liberamente anche questioni di fatto. Sia come sia, su questo punto il ricorso è manifestamente infondato. Non si può infatti rimproverare ai primi giudici di avere sbagliato in modo evidente – né tantomeno di avere violato la presunzione di innocenza – manifestando perplessità per il fatto che l'imputato non sia stato in grado di dare ragguagli sulla persona che – non si dimentichi – gli avrebbe proposto di commerciare il prodotto in Europa, avrebbe dovuto fondare con lui una società a partecipazione paritaria e nel marzo del 1999 gli avrebbe portato 20 macchinette proprio per la vendita (sentenza, pag. 16 seg.).\n15. Per quanto riguarda l'apparecchio inviato in Florida il ricorrente definisce insostenibile pensare che il mancato ritrovamento di stupefacente al suo interno costituisse una copertura per il vero traffico di droga. Già è stato rilevato però che, fosse anche fondata, tale obiezione per finire non influirebbe sull'esito del ricorso (sopra, consid. 6i). Il ricorrente si sofferma sul consid. 4.5.3 della sentenza impugnata, ove i primi giudici hanno ridimensionato l'importanza che egli aveva conferito ai precedenti acquisti di macchinette. Le argomentazioni sono tuttavia meramente appellatorie e sfuggono a un esame di merito.\n16. Il ricorrente si duole che la prima Corte si è di nuovo sospinta in arbitrio dando peso al fatto che egli ha eliminato tutte le etichette indicanti la provenienza della merce. Il prolisso esposto volto a relativizzare, puntualizzare e chiarire svariate affermazioni contenute nel consid. 4.6 della sentenza impugnata non permette in ogni modo di ravvisare alcun arbitrio. Il ricorrente si dilunga in modo discorsivo sui vari problemi, affacciando deduzioni proprie e proponendo un'altra chiave di lettura sul suo comportamento. Egli cerca a ben vedere di spiegare perché sarebbe possibile valutare le singole risultanze in modo diverso, senza però dimostrare perché la sua interpretazione dovrebbe prevalere su quella delle assise, pena l'arbitrio. Non ch'egli abbia torto quando sostiene che __________ lo ha visto levare le etichette nel magazzino. Lo stesso spedizioniere ha affermato ciò (act. __________, pag. 3), ragione per cui è superfluo esaminare se il particolare risulti anche dal filmato, com'egli pretende nel ricorso. Il che non basta però – contrariamente alla sua opinione – per ritenere manifestamente insostenibile, almeno nel suo risultato, l'accertamento secondo cui egli ha sottaciuto a __________ il suo vero scopo. Risulta infatti che l'accusato, in un primo momento, aveva detto a __________ di voler aprire i pacchi per cercare un apparecchio con manometro, salvo poi chiedere uno straccio e dell'acetone per ripulire i vetrini e gli apparecchi (act. 134/17b, pag. 3), togliendo in realtà le etichette. Che __________ lo abbia sorpreso intento all'opera nulla muta al fatto che egli era entrato nel magazzino dichiarando intenzioni diverse. Senza incorrere in arbitrio i primi giudici potevano quindi valutare negativamente un comportamento del genere, a dir poco ambiguo.\n17. Il ricorrente torna sul consid. 4.7 della sentenza impugnata, ove i primi giudici hanno considerato indiziante il fatto che egli ha sottaciuto la presenza in Italia, il giorno del suo arresto, del collaboratore colombiano __________. Egli non dimostra nemmeno in questa occasione tuttavia che la Corte di assise sia incorsa in arbitrio escludendo che lo scopo dell'incontro con costui fosse inteso a una transazione di preziosi con un suo cliente (sopra, consid. 6 o). Quanto alle precisazioni sulla rilevanza della (contestata) presenza di un pacchetto di caffè nella borsa contenente la macchinetta (sentenza, consid. 4.8) e sulla rilevanza degli indizi a suo favore (sentenza, consid. 4.9), esse non consentono di modificare le conclusioni già espresse vagliando le analoghe obiezioni già sollevate (sopra, consid. 6 d).\nIII. Sulla commisurazione delle pena e sull'applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza\n18. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa."}