{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente considera arbitraria anche tale conclusione, contestando di avere riferito a __________ che avrebbe dato istruzioni per la spedizione della merce in Italia entro sera, essendosi egli limitato a dirgli che entro sera avrebbe fatto sapere come disporre della merce. Perché una precisazione del genere gioverebbe al buon esito del ricorso non è spiegato nel gravame, onde l'inconcludenza dell'argomentazione. Il ricorrente prosegue sostenendo di avere informato __________ quello stesso giorno che intendeva recarsi con l'apparecchio in Italia presso la ditta __________ e insiste nell'affermare di avere affrontato quell'argomento nei magazzini della __________, dolendosi che la videoregistrazione effettuata a sua insaputa era priva di audio proprio durante il colloquio avvenuto fra lui e __________ alle ore 11.08 del 14 aprile 1999. Sollecitato in aula a chiarire il fatto, sempre secondo il ricorrente, __________ ha dichiarato di non ricordare il tenore del colloquio, ma non ha escluso che si fosse parlato proprio delle macchinette. Il ricorrente definisce quindi fondamentale sapere che cosa si siano detti lui e __________ nel magazzino, poiché se fosse vero quanto da lui preteso, la vicenda risulterebbe perfettamente logica, nel senso che dopo avere mostrato le macchinette ai responsabili della ditta __________, egli sarebbe stato effettivamente in grado di dire allo spedizioniere cosa fare degli altri 18 apparecchi: se tenerle ancora in deposito, spedirle in Italia o tenerle a disposizione in attesa di un loro ritiro.\nL'argomento non è di immediata comprensione, giacché la sentenza impugnata, per finire, accerta proprio che a un certo momento il ricorrente ha riferito a __________ di voler mostrare la macchinetta alla ditta __________, dicendo poi a __________ che gli avrebbe dato istruzioni per spedire in Italia gli altri 18 colli (cfr. comunque act. 134/17b, risposta n. 13). Con ciò è accertato che egli, in sostanza, si riproponeva di ritornare sulla questione, ed è appunto quanto fatto valere nel gravame. In realtà il problema è un altro, ossia di sapere se riferendosi alle pretese trattative con la ditta __________ il ricorrente ha fornito una prova sulle reali possibilità di smercio delle macchinette e abbia in tal modo reso verosimile che la spedizione dalla Colombia aveva tale scopo. Senza incorrere in arbitrio – come detto – i primi giudici hanno però escluso un'eventualità del genere. La questione è dunque superata. Il ricorrente ripercorre poi la fattispecie, proponendosi di dimostrare che concrete trattative di vendita ve ne sono state sia con la ditta __________, sia con la ditta __________, sia con la stessa ditta __________. Le motivazioni sono però spiccatamente appellatorie, poiché non sostanziano affatto la manifesta insostenibilità delle opposte conclusioni cui la prima Corte – con doviziosa motivazione – è giunta valutando diversamente le prove.\n13. Il ricorrente critica inoltre la sentenza impugnata nella misura in cui la Corte di assise ha considerato a suo sfavore che non vi era neppure un mercato per le note macchinette. In proposito tuttavia i primi giudici si sono fondati sulle opinioni – giudicate del tutto credibili – dei testi ____________________, __________ e __________, rilevando in estrema sintesi che tali deposizioni consentono di dedurre, se non l'impossibile commercio, per lo meno le difficoltà oggettive che il ricorrente avrebbe incontrato nel vendere gli apparecchi, sui cui proventi contava per risollevare le sue sorti. Che non esistessero concrete possibilità di smercio per gli articoli in questione è ulteriormente comprovato – sempre secondo la Corte – dalla sorpresa manifestata dal ricorrente al momento in cui __________ gli ha fatturato le proprie prestazioni (sentenza, consid. 4.4.2). Si tratta di una conclusione fors'anche opinabile, ma che non può essere definita arbitraria, tanto meno alla luce delle censure ricorsuali, che mirano di nuovo a prospettare una diversa valutazione delle prove, ma che non consentono ancora di ravvisare arbitrio nel giudizio impugnato. Certo, in aula il teste __________ si è mostrato possibilista, nel senso che a determinate condizioni non ha escluso un qualche mercato per il trattamento degli smeraldi (verbale del dibattimento, pag. 11). Ciò non basta però per affermare che i primi giudici siano trascesi in arbitrio ritenendo sulla base delle altre risultanze istruttorie che le prospettive di mercato per gli articoli in rassegna erano assai scarse. Basti ricordare che – stando ai vincolanti accertamenti della Corte di merito – i tentativi di porli in commercio operati dal ricorrente sono falliti.\n14. Il ricorrente solleva obiezioni sull'accertamento stando al quale la persona da lui indicata come il socio d'affari nell'operazione commerciale – tale __________ – nemmeno esisterebbe e sarebbe una figura puramente immaginaria. Ora, anche su tal punto la prima Corte si è diffusa in modo circostanziato; valutati sia gli indizi sfavorevoli, sia gli indizi di per sé favorevoli all'accusato (mancata esecuzione della rogatoria che avrebbe consentito di perquisire gli uffici della ditta colombiana a Bogotá e quindi di reperire le agende e le memorie del cellulare ove, secondo l'accusato, sarebbero contenute informazioni utili per identificare la citata persona), essa ha per finire ritenuto inverosimile che il ricorrente non sia stato in grado di fornire il benché minimo ragguaglio, mentre ha saputo ricordare altri dettagli, come il numero di telefono della __________ in Florida, ove aveva inviato una delle 20 macchinette consegnate dallo stesso __________."}