{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Il ricorrente ripropone l'ipotesi che qualcuno lo sorvegliasse e che __________ doveva mantenere i contatti con lui, in modo che le macchinette giungessero al posto giusto. Egli critica i primi giudici per avere ritenuto che nessun cittadino colombiano lo ha chiamato sul cellulare, né prima né dopo l'arresto, rilevando come gli inquirenti che lo sorvegliavano all'uscita dai magazzini __________ abbiano notato proprio in quell'istante che egli aveva ricevuto una chiamata. Soggiunge che al pubblico dibattimento il commissario __________ ha riferito che sul cellulare era stata inserita la segreteria telefonica attraverso la quale gli inquirenti hanno potuto ascoltare tre messaggi, dei quali uno era della moglie e due di un cittadino sudamericano. Su questo punto il ricorrente ha ragione. L'accertamento dei primi giudici, stando ai quali nessun cittadino colombiano ha telefonato nel periodo critico al ricorrente, pur trovando riscontro nella distinta dell'act. __________ (sentenza, pag. 23), risulta in netto contrasto con la dichiarazione del teste __________, secondo cui un cittadino colombiano avrebbe effettivamente chiamato al telefono l'accusato (verbale del dibattimento, pag. 9). La questione non è tuttavia determinante. Come si è visto, il ricorrente indica nel suo collaboratore __________ l'interlocutore telefonico. Ciò non toglie che la prima Corte ha accertato la presenza di lui in Italia al momento dell'arresto dell'accusato, ma ha escluso che lo scopo di quel soggiorno fosse di incontrare un cliente dell'accusato per proporgli l'acquisto di smeraldi (sentenza, consid. 4.7). Il ricorrente dissente anche da tale accertamento, senza dimostrare però perché esso risulterebbe manifestamente insostenibile.\n11. Asserisce il ricorrente che è errato l'accertamento secondo cui egli avrebbe modificato più volte i dati della propria situazione finanziaria. Egli non apporta però elementi suscettibili di modificare la conclusione espressa al consid. 7 che precede.\n12. Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere addirittura considerato a suo scapito, come indizio di colpevolezza, l'affermazione della moglie, secondo cui egli avrebbe detto che grazie alle macchinette avrebbe cominciato a mettere a posto qualche debito con le banche. La Corte non avrebbe poi considerato l'importanza del possibile smercio del lotto di smeraldi di 8'000 carati. Gli accertamenti della Corte di assise sono però ben diversi. I primi giudici hanno infatti ritenuto che, nell'ipotesi più favorevole all'accusato, il ricavo dalla vendita di tutte le macchinette sarebbe stato di US$ 5'225 (sentenza, consid. 4.3). Un introito così modesto non avrebbe consentito una significativa riduzione del debito verso gli istituti di credito. Perché una conclusione del genere sarebbe manifestamente insostenibile non è però spiegato nel ricorso.\nNel considerando 4.3.1 della sentenza impugnata i primi giudici hanno peraltro rilevato che il ricorrente non aveva in corso nemmeno concrete trattative di vendita. Lo hanno dedotto – seguendo peraltro gli intendimenti dello stesso accusato – sulla base di diverse risultanze istruttorie, accertando per finire che nell'autunno del 1998 l'imputato aveva inutilmente proposto alla __________ con sede a __________ (Germania) l'acquisto di una macchina per il trattamento di smeraldi, sostanzialmente diversa comunque da quelle sequestrate, che egli non si è recato nuovamente presso quella ditta nelle prime due settimane di aprile del 1999 per nuove proposte del genere, che in un fax inviato dalla Colombia il 27 gennaio egli non ha significato alla ditta tedesca __________ l'intenzione di offrire in vendita le note macchinette, che in ogni modo l'accusato non si è nemmeno recato presso quella ditta e che nemmeno aveva alcun appuntamento alla ditta __________ il giorno del suo arresto. Premesso che questa società aveva peraltro declinato l'offerta conseguente a una telefonata del ricorrente del 12 ottobre 1998, i primi giudici hanno richiamato quanto affermato da un suo rappresentante, ovvero che non vi era alcuna trattativa in corso e che se il ricorrente si fosse presentato, sarebbe stato ricevuto soltanto per educazione, essendo da escludere un interessamento da parte della ditta al prodotto offerto."}