{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche di fronte a queste considerazioni il ricorrente manifesta dissenso, facendo valere che i prestiti chiesti a terzi vanno apprezzati nella giusta ottica, puntualizzando le deposizioni dei testi __________ e __________, dolendosi per la credibilità conferita dalla prima Corte alla moglie e richiamando di nuovo la testimonianza di suo padre. Egli si limita però a ribadire il proprio punto di vista, ridiscutendo liberamente la fattispecie e traendo una serie di precisazioni (in particolare con riferimento ai suoi rapporti con le banche) come se argomentasse davanti a una giurisdizione di appello, abilitata a rivedere liberamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò è inammissibile. Nell'ipotesi a lui più favorevole, tutt'al più, egli dimostra in ogni modo che l'esposizione bancaria era inferiore, avendo egli messo a pegno titoli per un valore stimato di Lit. 100'000'000. Se non che, per propria ammissione, il debito rimaneva pur sempre dell'ordine di Lit. 280'000'000. La conclusione dei giudici di merito, secondo cui l'accusato aveva seri problemi finanziari e aveva quindi motivo plausibile per organizzare un traffico di droga, non ne esce perciò apprezzabilmente scalfita. Per il resto il ricorso si esaurisce in puntualizzazioni meramente appellatorie – e finanche discutibili – sulla nozione di impegni finanziari nei confronti delle banche e sul reale contenuto delle affermazioni di sua moglie. Tantomeno giova al ricorrente manifestare dissenso, rimproverando alla Corte di assise di avere illegalmente considerato il colloquio telefonico avuto con tale __________. Basti rilevare che i primi giudici hanno considerato tale riscontro – di per sé legittimo – soltanto a titolo abbondanziale.\nIl ricorrente insiste poi sull'assenza di procedure esecutive nei suoi confronti e contesta che la banche lo premessero. Senza cadere in arbitrio i primi giudici hanno spiegato tuttavia perché, nonostante il mancato avvio di procedure esecutive, il rimborso dei fidi appariva altamente inattuabile. Che egli fosse assillato dalle banche poteva essere accertato senza arbitrio dalle dichiarazioni della moglie (act. __________ pag. 3). Persistendo nella propria impostazione appellatoria, il ricorrente torna sulla commercializzazione dei due lotti di smeraldi, definendo arbitraria l'affermazione secondo cui non vi erano concrete prospettive di vendita e richiamando altre circostanze che a suo giudizio dovevano indurre la Corte a ritenere poco ragionevole un suo coinvolgimento in traffici di droga. Di nuovo però egli si diffonde sui vari argomenti trascurando la natura di un ricorso per cassazione, che non offre possibilità del genere. Nel gravame egli si propone sostanzialmente di convincere che è possibile inquadrare la fattispecie in un'ottica diversa, anche nel caso in cui risultasse che egli aveva reali difficoltà finanziarie con le banche, sussistendo indizi idonei a ritenere che egli non si sarebbe necessariamente comportato nel modo descritto nella sentenza impugnata. Ma ciò non basta a dimostrare che i primi giudici abbiano errato manifestamente ritenendo la sua precaria situazione finanziaria come un serio movente per delinquere. D'altro canto, la prima Corte non ha fondato il suo convincimento soltanto su questo indizio. Come detto, ne ha considerati anche svariati altri.\n8. Con riferimento alle circostanze dell'arresto, il ricorrente nega di avere comunicato a __________ che, prima di sera, avrebbe dato istruzioni per spedire in Italia i rimanenti 18 colli, come pure che il colloquio su tale argomento sia avvenuto nell'ufficio dello spedizioniere. Egli si limita però a richiamare motivi esposti in seguito. La censura sarà trattata, dandosene il caso, più avanti. Ciò posto, egli torna sul suo comportamento dopo il ritiro dell'apparecchio presso la ditta __________ e rievoca quanto già addotto, con la precisazione che egli non ha proseguito fino al grande magazzino __________. A prescindere dall'ammissibilità di un'argomentazione del genere, l'argomento è stato trattato al consid. 6 d-f).\n9. Assevera il ricorrente che è contrario alla presunzione di innocenza imputargli di avere fatto spedire lo stupefacente dai collaboratori della sua ditta, poiché da costoro egli ha fatto inviare unicamente le 19 macchinette arrivate negli uffici di Bogotá dopo la sua partenza. A suo giudizio offende ogni logica pensare che, se egli era effettivamente il dominus della situazione, avrebbe lasciato per sei giorni un carico tanto prezioso in mano ai propri dipendenti. L'argomento, di natura appellatoria, è inammissibile, come inammissibile è l'asserto secondo cui sarebbe arbitrario ritenere – come ha fatto la prima Corte – che egli era l'unica persona abilitata a ritirare lo stupefacente nascosto nelle macchinette, la droga potendo in realtà essere fatta sparire in mille modi dai narcotrafficanti colombiani, come del resto la polizia ha seguito costantemente il carico da Francoforte a __________. Un ricorso per cassazione non può, in alcun caso, essere confuso con un appello."}