{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, non si vede come nelle circostanze descritte i primi giudici siano caduti in arbitrio ritenendo che, pur con un'eventuale vendita degli smeraldi, sia quelli del lotto ritirato in aprile (acquistato circa 6-7 mesi prima Colombia; v. act. __________ risposta n. 23) sia quelli del lotto sequestrato, il ricorrente non avrebbe risolto i suoi problemi finanziari. Sussistono infatti sufficienti riscontri per ritenere – senza errare manifestamente – che a un certo momento il prevenuto non disponeva più di smeraldi dal valore commerciale tale da conseguire l'utile indispensabile per scalare i debiti nei confronti delle banche. Invero il ricorrente fa valere che i testi __________ e __________ hanno riferito di altre partite di smeraldi e che le pietre depositate presso la ditta __________ dal 1° ottobre 1998 non hanno nulla a che vedere con il lotto di 8'000 carati. L'argomento è specioso. Il ricorrente trascura infatti che per lo meno il teste __________ poteva solo riferirsi al lotto più importante e non a quello depositato dal 1° ottobre 1998, di minor valore, a dimostrazione che da un certo momento l'accusato non era più in grado di mettere in commercio preziosi di valore. Il ricorrente non pretende che dopo il febbraio del 1999 – periodo indicato dal teste – egli avesse tra le mani un'altra partita di pietre. L'altra infatti, si trovava depositata presso lo spedizioniere. Come si è visto, anche il lotto più importante (quello ritirato una settimana prima dell'arresto e verosimilmente mostrato a __________) non aveva il valore preteso nel ricorso.\nc) D'altro canto i primi giudici hanno ritenuto la situazione dell'accusato difficile anche considerando che, per ammissione stessa dell'interessato, il commercio di smeraldi era alquanto stagnante e che il guadagno nel periodo antecedente l'arresto ammontava tra i due e i tre milioni di lire al mese, a dipendenza della fluttuazione delle vendite, e serviva a coprire appena il fabbisogno della famiglia. La prima Corte ha soggiunto inoltre che la moglie dell'accusato ha riferito che, al rientro dalla Colombia, questi le aveva detto di essere in crisi, che le banche non concedevano più liquidi, sicché la famiglia ha vissuto con il contante consegnato brevi manu dallo stesso marito. L'accusato perciò avrebbe anche chiesto più volte prestiti a terzi per decine di milioni di lire. La Corte di assise ha richiamato in particolare la deposizione di __________, secondo cui il ricorrente gli avrebbero chiesto tra il 15 e il 30 marzo 1999 – senza successo – un prestito di US$ 20'000 per l'acquisto di una partita di smeraldi grezzi, che non era però quella giunta a __________ poco prima dell'arresto. Ha spiegato che quel teste ha dedotto le difficoltà finanziarie del ricorrente dal fatto che le sue importazioni di smeraldi erano state piuttosto scarse nell'ultimo periodo.\nI primi giudici hanno anche rilevato che il teste __________ ha riferito che il ricorrente si era lamentato a più riprese di problemi finanziari, affermando che non riusciva più a coprire le spese e nel 1998 lo aveva implorato di aiutarlo ad acquistare macchinari in Germania, chiedendogli un mutuo di Lit. 25'000'000. __________ ha da parte sua riferito che agli inizi del 1999, comunque non oltre febbraio, il ricorrente gli aveva più volte chiesto un prestito di Lit. 50'000'000 asserendo che si era indebitato con l'acquisto di una macchina per tagliare gli smeraldi e con l'acquisto di un prodotto grezzo, ventilandogli persino la possibilità di diventare esclusivista di tale macchina, senza però ottenere soddisfazione. Stando alla sentenza impugnata, anche la moglie – apparsa alla Corte di assise credibile – ha riferito delle difficoltà finanziarie del marito. Per finire la Corte ha accertato che – come risulta dal verbale del 27 aprile 1999 (act. __________, pag. 3) – l'accusato era preoccupato perché le banche gli facevano pressione da circa un anno e perché da sei mesi lo assillavano per pagare i debiti. Ha ancora richiamato le precisazioni della moglie, secondo cui tali debiti ammontavano a oltre Lit. 300'00'000 e secondo cui fin dall'inizio il consorte avrebbe avuto problemi nel far fronte ai suoi impegni, tanto che il debito era andato aumentando con il tempo. Abbondanzialmente la Corte di merito ha considerato altresì che durante un colloquio telefonico, parlando con un tale __________, l'imputato ha ricordato proprio la sua difficile situazione. Certo, non risultavano esecuzioni a suo carico né constava che le banche avessero chiesto il rimborso dei mutui. Queste tuttavia insistevano perché egli regolasse la sua situazione ed egli non poteva ragionevolmente sperare in un aumento delle linee di credito. La Corte di assise ha perciò concluso che il rimborso dei fidi sarebbe stato ineluttabile, pur considerando a favore dell'accusato – non senza perplessità – l'incasso di fr. 87'073.05 (avvenuto il 1° dicembre 1998) derivante dalla vendita di oro di sua competenza. Le passività – essa ha precisato – restavano comunque pesanti, ossia Lit. 322'000'000 circa alla fine del 1998 e Lit. 381'500'000 circa il 30 aprile 1999."}