{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La questione ha del resto un'importanza relativa. Più che porsi il quesito di sapere se la prima Corte abbia errato manifestamente nel rimproverare all'imputato di avere fornito versioni contrastanti sulla sua situazione finanziaria, occorre piuttosto esaminare se i primi giudici abbiano commesso un errore di valutazione manifestamente insostenibile, ossia arbitrario, accertando che l'accusato si trovasse in difficoltà economiche tali da avere un movente per organizzare un traffico di cocaina (sentenza, consid. 4.2). Ora, sulla situazione economica dell'accusato, la Corte di assise si è diffusa in modo dettagliato nel consid. 1.3 della sentenza impugnata. In estrema sintesi essa ha rilevato che il ricorrente ha giustificato la propria domanda di assistenza giudiziaria con la sua “pesante situazione debitoria”, elencando i passivi di tre suoi conti per un totale di circa 115 milioni di lire. Essa ha quindi richiamato il rapporto dell'équipe finanziaria del Ministero pubblico, da cui risulta che nell'anno e mezzo precedente l'arresto la situazione del prevenuto era progressivamente peggiorata, nel senso che a fronte di fidi per complessive Lit. 370'000'000, il saldo debitore dei suoi conti era di Lit. 279'190'200 il 31 dicembre 1997, di Lit. 321'993'481 il 31 dicembre 1998 e di ben Lit. 381'555'911 il 31 dicembre 1999, con un incremento complessivo quindi di Lit. 102'365'711. Pur non risultando che le banche avessero disdetto i mutui, i primi giudici hanno precisato che l'imputato non risultava nemmeno avere concrete possibilità di ottenere un aumento delle linee di credito, come pretendeva al dibattimento. A loro giudizio, la testimonianza del padre del prevenuto, stando alla quale il figlio aveva preparato una partita di smeraldi, tagliati a cabouchon di 8'000 carati circa con concrete possibilità di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti delle banche in caso di vendita non è di giovamento, sia perché il teste è apparso alla Corte poco credibile, sia perché la sua deposizione su circostanze direttamente o indirettamente collegate ai fatti dell'atto di accusa non ha praticamente trovato riscontri oggettivi. Il lotto di smeraldi, al valore dichiarato di US$ 36'110 ritirato dal ricorrente presso la __________ una settimana prima dell'arresto – ha spiegato la prima Corte – non risulta essere stato venduto, né è emerso che vi fossero trattative in vista della vendita.\nIl ricorrente esprime sorpresa per il fatto che la Corte di assise non ha ritenuto credibile suo padre e ha accertato che non erano in corso serie trattative, ove appena si consideri che il valore commerciale delle pietre era addirittura superiore, tanto che il teste __________, il quale qualche giorno prima dell'arresto aveva visto una parte di quella partita (circa 100-200 pietre), ha riferito che esse potevano valere da 50 a 200 milioni. Egli si confronta però solo in parte con le motivazioni della sentenza impugnata. I primi giudici hanno infatti rilevato che il commerciante __________, cui il lotto era destinato secondo quanto dichiarato dal ricorrente a __________, ha riferito che, in una data imprecisata dopo il mese di febbraio del 1999, l'accusato gli aveva proposto un lotto di smeraldi, da lui rifiutato perché si trattava della medesima partita dell'anno precedente, respinta già allora per la cattiva qualità. Quel commerciante – sempre a parere dei primi giudici – ha riferito di avere interrotto dal mese di ottobre-novembre 1998 gli acquisti di smeraldi dall'accusato perché la qualità era scadente.\nLa prima Corte ha pure richiamato la testimonianza di __________. Pur dando atto che questi ha ammesso che nell'aprile del 1999 il ricorrente gli aveva proposto un lotto di 100-200 gemme, “fra le quali ve ne erano alcune che penso di avere visto nella primavera precedente”, come pure che questi ha indicato una stima per le pietre da 50 a 200 milioni, essa ha ritenuto che si trattava di una valutazione teorica, in assenza di potenziali acquirenti. Ha tra l'altro precisato che quel teste ha riferito di avere mostrato nel 1998 a diversi collaboratori pietre del ricorrente, ma solo fino a Pasqua, dato che successivamente questi non aveva più pietre belle. Ha quindi dedotto che – al di là della stima teorica – la qualità delle gemme era talmente bassa da rendere difficile una reale possibilità di smercio in tempi brevi, così come l'urgenza dettata dalla sua precaria situazione finanziaria imponeva. I primi giudici hanno pure richiamato la testimonianza di __________, il quale ha dichiarato di avere preso più volte in visione altre piccole pietre di colorazione sbiadita. La Corte di assise ha anche accertato che il lotto di 17 smeraldi menzionato nel ricorso era giunto alla ditta __________ il 1° dicembre 1998 e aveva un valore dichiarato di Lit. 12 milioni. Premesso che non sono state nemmeno chiarite le circostanze per cui quei preziosi siano rimasti nel deposito della ditta fino al loro sequestro, i primi giudici hanno ritenuto che, nell'ipotesi più favorevole all'accusato (ricarico del 100%), questi non avrebbe potuto ridurre in modo considerevole la propria esposizione presso le banche. Che quei preziosi non valessero tanto, sempre a parere della prima Corte, risulta anche dal lungo periodo di giacenza presso la __________."}