{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\no) Il ricorrente ricorda che la prima Corte ha ritenuto come ulteriore indizio a suo carico che egli ha sottaciuto la presenza in Italia, il giorno del suo arresto, del collaboratore colombiano __________. Fa valere che ciò è da mettere in relazione con il fatto che costui deteneva per conto di terzi e a titolo fiduciario un importante lotto di pietre preziose da sottoporre a un cliente italiano. Soggiunge anche di avere sempre considerato __________ come un amico e non esclude che egli lo abbia ingannato, utilizzandolo inconsapevolmente come corriere di droga. Alla questione la Corte delle assise ha dedicato il consid. 4.7 della sentenza impugnata, definendo sospetto il fatto che l'accusato abbia sottaciuto la presenza in Italia del collaboratore, dileguatosi non appena saputo dell'arresto del prevenuto. I primi giudici si sono posti interrogativi al riguardo, anzitutto perché la moglie dell'accusato si era detta sorpresa quando il 12 aprile 1999 il marito le aveva detto di essere in ansia, dato che stava aspettando nientemeno che il suo collaboratore __________ in arrivo dalla Colombia via Madrid, asserendo che era la prima volta che arrivava un ospite colombiano. La prima Corte ha inoltre richiamato la circostanza che costui avrebbe dovuto rientrare l'11 maggio 1999, ma che in realtà è partito il 17 aprile precedente. Rilevato che l'omertà può anche dipendere dalla paura di ritorsioni tipiche dell'ambiente malavitoso legato al traffico di droga, la Corte di assise si è chiesta per finire quale ragione avrebbe avuto il ricorrente di nascondere la presenza di un collaboratore in Italia se questi fosse veramente venuto soltanto per una transazione di smeraldi e, in particolare, se il prevenuto avesse avuto motivo di tacere di fronte alla prospettiva di trovarsi coinvolto in un procedimento penale di indubbia gravità. Si è pure chiesta quale seria ragione avrebbe avuto __________ per partire non appena saputo dell'arresto dell'accusato se fosse davvero giunto in Italia per un commercio lecito. La fretta con la quale costui è sparito – ha concluso la Corte – facendo perdere le proprie tracce e non informandosi nemmeno presso la moglie sulla situazione dell'accusato non può che essere indizio di reato, anche perché il ricorrente ha ammesso la presenza del collaboratore soltanto di fronte a specifici accertamenti e quando ormai quegli era sparito da tempo e non rischiava più di essere interrogato.\nA tali considerazioni il ricorrente contrappone nuovamente il suo personale punto di vista, evocando i suoi verbali e quelli di suo padre, e illustrando in modo diffuso come a suo giudizio la fattispecie si sarebbe realmente svolta con riferimento al ruolo svolto sia da __________ – che gli avrebbe procurato le macchinette – sia da __________. Un esposto del genere si apparenta nettamente a un'arringa e non è lontanamente idoneo a sostanziare censure di arbitrio. Formulato come appello, il ricorso va perciò, una volta ancora, dichiarato inammissibile. Nemmeno merita di essere presa in seria considerazione l'ipotesi che il ricorrente abbia potuto essere usato come inconsapevole corriere da parte di __________, rispettivamente che egli sia stato posto dinanzi al fatto compiuto per una vendetta messa in atto da __________. Riferendosi alla prima ipotesi, egli non spiega in che modo i trafficanti colombiani che lo avrebbero mandato allo sbaraglio, avrebbero potuto recuperare la droga occultata nelle macchinette. Anzi, egli nemmeno pretende che vi fosse un acquirente pronto al loro immediato ritiro. Prospettando lo scopo di vendetta, lo stesso ricorrente non spiega perché qualcuno, segnatamente __________, avesse avuto serio motivi per coinvolgerlo a sua insaputa in un traffico di droga. Senza incorrere in arbitrio, i primi giudici potevano quindi anche escludere momenti del genere (sentenza, consid. 4.2).\n7. Riferendosi alla sua situazione finanziaria, il ricorrente nega di avere a mano a mano modificato le proprie versioni. Sostiene che fin dall'inizio egli ha ammesso di avere con le banche proprio quell'esposizione debitoria che è poi stata effettivamente accertata dalla brigata finanziaria del Ministero pubblico.\na) I primi giudici hanno accertato che dopo iniziali ammissioni nei primi verbali, al dibattimento il prevenuto ha affermato che la sua situazione finanziaria, pur non florida, non era catastrofica. Essi hanno rilevato che al momento dell'arresto (14 aprile 1999) il ricorrente ha riferito come il commercio di smeraldi non fosse florido e come egli avesse debiti per Lit. 250 milioni presso istituti di credito di __________. Nei verbale del giorno dopo egli ha poi dichiarato di avere avuto in Colombia uno scoperto di circa 1'3000'000 pesos su cui corrono interessi mensili del 6%, con obbligo di chiudere gli scoperti entro 20 giorni. Sempre stando alla sentenza impugnata, il ricorrente ha successivamente riferito di avere avuto un debito di Lit. 150 milioni con la Banca __________, uno di Lit. 100 milioni con la Banca di __________ e uno di Lit. 40 milioni con la Banca di __________. Egli ha soggiunto di avere un debito in Colombia di circa 54 milioni di pesos al tasso dell'11% circa. Nel verbale davanti al Procuratore pubblico del 21 aprile 1999, sempre secondo la Corte di merito, il ricorrente ha ribadito che i fidi bancari servivano per finanziarie l'acquisto degli smeraldi. Al dibattimento – come visto – egli ha però sminuito le proprie passività (sentenza, consid. 1.3 e 4.2). Perché i primi giudici sarebbero trascesi in arbitrio accertando sulla base dei citati riscontri che egli non è stato lineare nell'esporre la propria situazione finanziaria non è spiegato né tantomeno dimostrato nel ricorso."}