{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ni) Secondo il ricorrente la Corte di assise non ha valutato correttamente nemmeno la portata di un ulteriore indizio a suo favore, ovvero che l'unico apparecchio da lui personalmente spedito – quello fatto pervenire alla fine di marzo del 1999 alla __________ in Florida – non conteneva sostanze stupefacenti. Ora, nel valutare tale circostanza i primi giudici hanno premesso che il mancato rinvenimento di droga nell'apparecchio spedito in Florida lo stesso giorno del rientro del ricorrente in Italia (31 marzo 1999) potrebbe effettivamente costituire un indizio a discarico (sentenza, pag. 29). Essi hanno ritenuto però che tale circostanza, presa a sé sola, non scagiona l'imputato, avendo questi modificato nel suo secondo verbale l'ammissione secondo cui le macchinette gli erano state consegnate tutte e venti prima della sua partenza in Europa e che soltanto quella mandata in Florida gli era stata data prima. Chiamato a chiarire l'incongruenza, il prevenuto non ha fornito alcuna valida giustificazione. Il ricorrente assevera che in realtà non vi è stata ritrattazione alcuna, poiché la prima ammissione è conseguente alla comprensibile agitazione del momento, al fatto che egli non aveva dato importanza al particolare e alla mancata presenza del suo legale. Motivazioni del genere sono però appellatorie e come tali inammissibili. Per di più il ricorrente trascura che, chiamato dal Procuratore pubblico a chiarire come potesse sapere che due delle 19 macchinette erano sprovviste di manometro senza averle mai viste prima, è caduto in contraddizione (sentenza, pag. 29). Con tale rimprovero egli non si confronta affatto.\nIl ricorrente si sofferma sulla pretesa contraddizione conseguente all'asserzione di avere fatturato il citato apparecchio US$ 900, alla precedente affermazione sua che la trattativa con la ditta americana non era conclusa e alla fattura accompagnatoria la spedizione che reca la dicitura pro forma invoice e attesta un prezzo di US$ 150 (sentenza, pag. 29 in fondo e 30 in alto). Una volta di più tuttavia egli argomenta inammissibilmente come se si trovasse di fronte a una Corte di appello. Infine il ricorrente ritiene comunque arbitraria la conclusione dei primi giudici, a mente dei quali egli avrebbe inviato il campione in Florida senza la droga soltanto a copertura del suo traffico. A prima vista la doglianza non manca di buon diritto. Non vi è ragione tuttavia per indagare oltre i reali motivi che hanno indotto il ricorrente a spedire il 31 marzo 1999 la macchinetta in Florida. Quand'anche avesse ragione su questo punto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché la sentenza impugnata risulta arbitraria non solo su un singolo passaggio, ma nel suo risultato. Nel ricorso egli non pretende però tanto.\nl) Il ricorrente sostiene che la Corte di assise avrebbe dovuto considerare altresì che le macchinette in cui si trovava la cocaina sono state spedite nello stesso modo utilizzato da sempre per le pietre preziose e avrebbero dovuto essere trasferite insieme con un lotto di smeraldi di 8'000 carati. Così facendo però egli si sarebbe esposto a maggiori rischi, mettendo a repentaglio tutto quanto aveva costruito in anni di sacrifici. L'asserto è generico. A prescindere dal fatto che egli non indica quale sarebbe la risultanza istruttoria idonea a suffragare l'affermazione secondo cui gli smeraldi avrebbero dovuto essere trasportati con le macchinette, egli persiste nel confondere un ricorso per cassazione con un appello, senza sostanziare alcun arbitrio. Donde l'inammissibilità della tesi.\nm) Il ricorrente ripercorre la fattispecie, in particolare i suoi spostamenti una volta lasciata la Colombia, e sostiene di nuovo che un narcotrafficante non si sarebbe comportato nel modo accertato dalla prima Corte, lasciando in Sudamerica droga del valore di mezzo milione di franchi per sette giorni in balia dei dipendenti. Un trafficante avrebbe inoltre sollecitato lo spedizioniere a informarlo non appena gli apparecchi sarebbero giunti a destinazione, gli avrebbe ordinato di tenere la merce al sicuro e l'avrebbe ritirata il più presto possibile, pagando quanto dovuto. Un trafficante non sarebbe nemmeno rimasto tranquillo per un'ora e mezzo nel magazzino di __________. La natura appellatoria di argomentazioni del genere – sulle quali il ricorrente si è particolarmente diffuso anche durante il dibattimento del 23 ottobre 2000 – risulta però evidente. L'ammissibilità del ricorso non è perciò data.\nn) Il ricorrente asserisce che le macchinette per il trattamento degli smeraldi non erano per lui una novità, dato che egli da tempo si occupava di articoli simili. Pur riconoscendo la correttezza dell'affermazione dei primi giudici, per i quali le precedenti apparecchiature erano destinate a uso personale e non professionale, egli assume che da tempo covava in lui l'idea di una messa in commercio. Gli apparecchi sequestrati rientravano nella prospettiva di una logica funzione commerciale e non erano destinate alla copertura di alcun traffico illecito. Se non che, egli dimentica che la Corte di assise ha in pratica escluso serie possibilità di commerciare apparecchi del genere, dato che non gli si prospettava alcuna seria trattativa di vendita (sentenza, consid. 4.4.1) e che nemmeno vi è mercato per siffatti articoli (sentenza, consid. 4.4.2). Né in precedenza egli aveva mai commerciato apparecchi del genere. Anzi, egli aveva persino affermato che non era sua intenzione trattare apparecchi simili. I giudici di merito hanno concluso perciò che quelle sequestrate erano le sole destinate al commercio (sentenza, pag. 31). Proprio in tali macchinette però era nascosta la droga."}