{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente richiama l'esperienza da egli vissuta in India a contatto con tossicodipendenti e in particolare la testimonianza di suo padre al dibattimento, il quale ha confermato come egli abbia conosciuto direttamente le sofferenze e i drammi legati al consumo di droga. Fa quindi carico ai primi giudici di avere di nuovo considerato tale circostanza come elemento aggravante anziché a discarico e denuncia la sistematica violazione del principio in dubio pro reo da parte del presidente della Corte di assise, proteso a smorzare sul nascere ogni obiezione della difesa, influenzando l'intera Corte. Ora, l'esperienza vissuta in India dall'imputato e le nefaste conseguenze legate all'uso di stupefacenti sono state considerate dalla prima Corte al momento di commisurare la pena (sentenza, pag. 36), dopo avere spiegato su quali indizi valutati nel loro complesso essa aveva dedotto il convincimento di colpevolezza. Incombeva al ricorrente, dunque, dimostrare che considerando solo entro tali limiti l'esperienza da egli maturata in India – come pure le ulteriori circostanze a suo favore illustrate nel punto c del ricorso – la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente insostenibile non soltanto in alcuni suoi considerandi, ma nel suo risultato. Egli non tenta però un approccio del genere. Quanto al rimprovero al presidente della prima Corte di avere stroncato sul nascere ogni possibilità di difesa, esso è d'acchito inammissibile; nessuna contestazione del genere risulta infatti dal protocollo del dibattimento (art. 288 lett. b CPP; v. consid. 3a).\ne) Un'altra circostanza che la prima Corte avrebbe arbitrariamente trascurato, stando al ricorrente, è la mancata verifica da parte sua, nei magazzini della ditta __________, del contenuto delle scatolette in cui si trovava la droga. Fosse stata sua intenzione portare a termine un traffico di stupefacenti – egli continua – una verifica da parte sua sarebbe stata imprescindibile, bastando al proposito capovolgere gli apparecchi per vedere se sul fondo apparivano le viti che fissavano la scatoletta. L'obiezione – ripresa con insistenza al dibattimento del 23 ottobre 2000 – è chiaramente appellatoria. Del resto, avesse sistematicamente rovesciato ogni macchinetta senza apparente motivo, egli avrebbe manifestamente destato seri sospetti. L'argomentazione è perciò inconcludente.\nf) Il ricorrente annovera come elemento a suo scarico anche il comportamento da egli tenuto dopo il rinvenimento della macchinetta nel baule della sua automobile. Motivando l'argomento egli confonde però ancora una volta un ricorso per cassazione per un appello e si limita a enunciare una propria versione e interpretazione dell'accaduto come se si trovasse di fronte a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche su questioni legate all'accertamento dei fatti e alla valutazione della prove. Ciò non è ammissibile. Certo, egli censura anche la concludenza del rapporto di polizia, asseverando che esso mirerebbe solo a gettare discredito sulla sua versione degli eventi e su quanto accaduto dopo ch'egli aveva lasciato il magazzino. Anche al riguardo però l'esposto si esaurisce nel contrapporre una versione dei fatti alternativa, senza spiegare perché la diversa ricostruzione dei primi giudici (sentenza, pag. 15) risulterebbe a tal punto insostenibile da trascendere in arbitrio.\ng) Il ricorrente si duole inoltre del fatto che il suo fermo sia avvenuto subito dopo il ritiro di una delle macchinette giunte a __________. Sarebbe stato più opportuno – agli pretende – lasciarlo proseguire, dato che non vi era alcuna urgente ragione di intervenire così celermente. Anzi, con tale prematuro provvedimento gli inquirenti gli avrebbero addirittura impedito di recare la prova delle propria innocenza. Anche in questo caso egli si avvale tuttavia di un ragionamento del tutto appellatorio, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio.\nh) Richiamata la relazione della polizia scientifica, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere negletto che sulla scatoletta contenente la cocaina è stata trovata unicamente un'impronta digitale altrui. Trattasi di un elemento – egli asserisce – che in una valutazione globale andava senz'altro considerato, la Corte di assise avendo accertato per di più che egli aveva agito senza mandanti né collaboratori. Non senza pregio, l'argomento – riproposto in modo diffuso al dibattimento del 23 ottobre 2000 – è nondimeno di poco peso. A prescindere dal fatto che il rapporto della polizia scientifica – come sottolinea il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso – si limita a rilevare che è stato possibile confrontare con le impronte digitali del ricorrente uno solo dei numerosi frammenti rinvenuti, peraltro di scarso valore (act. 69/3/3), il ricorrente non spiega perché questa sarebbe una risultanza inconciliabile con una sua potenziale messa in atto del piano volto a far giungere in Ticino la partita di cocaina sequestrata. Anche al proposito il ricorso manca pertanto di consistenza."}