{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nI primi giudici non hanno omesso di valutare la videoregistrazione. Essi hanno riconosciuto che l'imputato appariva assai calmo mentre per un'ora e mezzo ha rimosso etichette. La prima Corte ha considerato anche, però, che egli sapeva, per esperienza e conoscenza del luogo, che la merce era depositata in una zona di punto franco e godeva quindi di extraterritorialità, di modo che non v'era rischio d'ispezione da parte dell'autorità doganale (sentenza, pag. 34 seg.). Egli poteva presumere inoltre che, se era arrivata a __________, la merce aveva superato i severi controlli degli aeroporti imposti alle merci provenienti dalla Colombia, sicché, pur astuto e intelligente, egli non era stato colto dal dubbio che la droga potesse essere stata previamente scoperta. La Corte di merito ha ricordato dipoi che al dibattimento l'imputato, persona consapevole delle proprie capacità intellettuali, ha assunto un atteggiamento quasi saccente, ciò che lo aveva portato a sentirsi troppo sicuro del fatto suo anche nel magazzino di __________, tanto più che a quel momento egli stava eliminando ogni traccia circa la provenienza della merce per evitare eventuali altri controlli doganali. Ch'egli si trovasse nel magazzino proprio al momento in cui si stava sdoganando una macchinetta era una coincidenza (sentenza, pag. 35). I primi giudici hanno comunque rilevato che la sola tranquillità ostentata dal ricorrente non era sufficiente per sovvertire la conclusione fondata sulla valutazione globale degli altri indizi raccolti (sentenza, pag. 35).\nIl ricorrente invoca la deposizione dello spedizioniere __________ al dibattimento, facendo valere che la merce depositata in regime di punto franco rimane ugualmente soggetta a controlli. Dal verbale del dibattimento non risulta però che il testimone abbia proferito un'affermazione del genere (lo avesse fatto, il ricorrente avrebbe avuto la facoltà di mettere l'affermazione a verbale, come prevede l'art. 255 cpv. 3 CPP). Durante il dibattimento del 23 ottobre 2000, il ricorrente ha insistito parecchio su questo punto, facendo di nuovo carico ai primi giudici di avere deciso frettolosamente, ritenendo che la merce depositata in quel luogo non fosse di regola soggetta a ispezioni doganali. Ora, su questo punto, mancano riscontri certi; né la prima Corte, né il ricorrente sono stati infatti in grado di fornire elementi atti a confortare le rispettive tesi. Di fronte a una situazione di dubbio, si giustifica pertanto dipartirsi dalla tesi più favorevole al prevenuto, nel senso di non escludere a priori l'eventualità che anche in regime di punto franco le merci possano essere soggette a ispezioni doganali. Tale precisazione non giova però al ricorrente. La prima Corte ha fatto dipendere la tranquillità manifestata del soggetto, oltre dal fatto che egli poteva comunque ritenere che il peggio era passato, dato che la merce aveva superato i severi controlli aeroportuali, dalla sua indole saccente, ossia dalla sua tendenza a sottovalutare il rischio (sentenza, pag. 35).\nIl ricorrente considera poi contraddittoria la motivazione secondo cui egli poteva ritenere lo stupefacente non intercettabile, giacché se così fosse, egli non avrebbe avuto motivo di far capo all'espediente del caffè per confondere i cani. La doglianza, oltre che appellatoria, è infondata. Il richiamo al citato espediente – peraltro in via abbondanziale (sentenza, consid. 4.8) – si riferiva infatti alla teorica possibilità di controlli che avrebbero consentito di scoprire la droga nel bagagliaio dell'automobile del ricorrente. Il ricorrente critica pure i motivi che hanno indotto la prima Corte a considerare indiziante la consapevolezza delle proprie capacità intellettuali, al punto da ostentare sicurezza anche in situazioni difficili. L'assunto è tuttavia appellatorio e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente ritiene dipoi particolarmente grave la conclusione dei primi giudici, stando ai quali la tranquillità dimostrata nei magazzini della ditta __________ costituirebbe un elemento aggravante. La prima Corte tuttavia non ha detto ciò; si è limitata a rilevare che la calma denotata dall'imputato mentre toglieva le etichette poteva anche spiegarsi con la sua forte personalità. Tale conclusione non può reputarsi manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria."}