{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) A suo discarico il ricorrente insiste sulla circostanza che, nei momenti cruciali della spedizione degli apparecchi, egli è rimasto tranquillo, occupandosi assiduamente della produzione e della vendita di smeraldi. Fosse stato davvero l'ideatore del traffico di cocaina, non si spiegherebbe come un incensurato sarebbe potuto rimanere tale, continuando il suo commercio sia prima della partenza dalla Colombia sia dopo l'arrivo in Italia. Egli richiama un fax del 26 marzo 1999 inviato alla ditta germanica __________ con cui egli – anziché occuparsi di droga – ordinava dischi diamantati per il taglio delle pietre, preavvisando il ritiro dell'oggetto nella seconda metà del mese; evoca la spedizione avvenuta il 30 marzo 1999 di ben 8'000 carati di smeraldi, ritirati da lui stesso il 7 aprile successivo, e le visite nei giorni in cui sono arrivati gli apparecchi a __________ a diversi clienti a __________ e __________. Soggiunge che se fosse stato realmente in attesa di cocaina, non si sarebbe preoccupato di vendere pietre, ma sarebbe rimasto a casa con i figli. Se non che, così argomentando egli trascura però il potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Per tacere del fatto che nella sua diffusa motivazione la Corte di assise ha accennato alle attività commerciali citate nel gravame con riferimento al lotto di smeraldi tagliati a cabouchon di 8'000 carati circa (sentenza, pag. 8), all'incontro con __________ nell'aprile del 1999 per esaminare un lotto di 1000-2000 gemme e ai contatti avuti con ditte germaniche (sentenza, pag. 24 seg., ove la fattispecie risulta in ogni modo illustrata diversamente), il ricorrente si limita a prospettare un diverso scenario, senza però sostanziare alcun arbitrio. Al riguardo l'impugnazione è perciò inammissibile.\nc) Il ricorrente ricorda l'affermazione secondo cui egli non era in grado di pagare allo spedizioniere la somma di Lit. 8'200'000, rammentando la disperazione manifestata di fronte a tale richiesta e il pagamento di un acconto di Lit. 1'70'000 il giorno dopo, quando ha ritirato la macchinetta. Fa valere che di fronte a un ingente quantitativo di droga un narcotrafficante non si sarebbe disperato per l'esosa fattura dello spedizioniere. La sentenza impugnata ha trascurato ciò e nemmeno si è soffermata sulla sua reazione e sui suoi tentativi di discutere il prezzo. La critica è ancora una volta infondata. La prima Corte si è domandata infatti se la sorpresa manifestata dal ricorrente per il repentino arrivo della merce e se la mancanza di liquidità a quel momento potessero costituire elementi rilevanti, idonei a modificare l'apprezzamento complessivo degli altri indizi. Per finire tuttavia essa ha scartato l'eventualità, rilevando che la sorpresa per l'arrivo dei pacchi è durata poco, che l'indomani l'accusato si è presentato per ritirare almeno un apparecchio e che la difficoltà di far fronte al pagamento della fattura dello spedizioniere – pur inducendo a riflessione – non costituiva una circostanza insolita, visti i problemi economici del soggetto. Il quale – sempre secondo i primi giudici – poteva anche fare assegnamento sul fatto che di lì a poco avrebbe avuto un contatto per la vendita, ricavando denaro sufficiente per far proseguire la spedizione (consid. 4.9, pag. 34). Con tali considerazioni il ricorrente neppure si confronta.\nCerto, il ricorrente assevera che qualora fosse stato al servizio di narcotrafficanti egli non sarebbe rimasto senza soldi e che se avesse agito veramente da solo, l'assunto di prima istanza risulterebbe persino contraddittorio, ove si consideri che egli versava – stando alla sentenza impugnata – in condizioni economiche precarie, inidonee a consentirgli l'acquisto di 3.6 kg di cocaina e di 20 apparecchi per il trattamento di smeraldi. A prescindere nondimeno dalla natura appellatoria del ragionamento, al ricorrente non si è rimproverato di avere agito al servizio dei narcotrafficanti colombiani, né la prima Corte ha mai dato per acquisito che egli avesse a disposizione contante sufficiente per pagare in anticipo l'intera partita di cocaina. Come egli si sia procurato la droga in Colombia è del resto senza importanza, dato che egli è stato ritenuto avere organizzato personalmente il trasporto negli apparecchi spediti dalla Colombia tramite la sua ditta, né egli pretende che la droga potesse essere inviata in Europa soltanto ove fosse stata pagata in anticipo. Per quanto riguarda la sorpresa manifestata per la fattura dello spedizioniere, va tenuto conto che la cifra di Lit. 8'200'000 riguardava anche un lotto di smeraldi giunto a __________ una settimana prima. Il costo per lo sdoganamento delle sole macchinette era di fr. 1'200.– (act. 134/17b, risposta n. 8).\nd) Il ricorrente si sofferma sul comportamento da egli tenuto nei magazzino della ditta __________ e in particolare sulla videoregistrazione effettuata a sua insaputa, da cui risulta come in quel frangente egli fosse calmo e non manifestasse alcun segno di nervosismo, nonostante l'alta posta in gioco. Insiste poi sul fatto di essere rimasto per oltre un'ora e mezzo in quel luogo, di avere tolto meticolosamente le etichette senza lasciar trasparire alcuna inquietudine per la droga nascosta negli apparecchi, mantenendo un contegno incredibile e incompatibile con l'ipotesi accusatoria; un padre di famiglia, incensurato, al suo primo reato e di fronte a 3.6 kg di cocaina non sarebbe stato in grado di gestire la delicata situazione come se nulla stesse succedendo."}