{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDi fronte a tale cumulo di indizi la prima Corte ha ritenuto di confermare il verdetto di colpevolezza anche considerando alcune circostanze teoricamente favorevoli all'imputato, come la sorpresa da egli manifestata quando ha saputo che gli apparecchi erano già arrivati a __________, tanto da affermare di dover racimolare il denaro necessario per lo sdoganamento (chi attende droga dovrebbe avere con sé una somma sufficiente per la presa in consegna). In effetti, ha spiegato la Corte, l'accusato non aveva motivo per esprimere sorpresa, dovendo egli sapere che i pacchi sarebbero arrivati a giorni, anche se poi lo sbigottimento è durato poco, tant'è che il giorno dopo egli era già a __________, mentre la mancanza di liquidità era da mettere in relazione alle difficili condizioni finanziare dell'imputato. La Corte di merito ha pure considerato ininfluente il fatto che durante le operazioni svolte all'interno dei magazzino il ricorrente – come risulta dal filmato – appariva assai tranquillo. A suo giudizio egli non aveva però ragione per temere un controllo doganale, la merce essendo depositata in zona di punto franco, dove vige uno statuto di extraterritorialità sotto il profilo dell'imposizione doganale (sentenza, consid. 4.9). L'imputato poteva inoltre presumere che se la merce fosse giunta fino a __________, essa aveva già superato i controlli doganali effettuati negli aeroporti. Che egli non sia stato sfiorato dal dubbio che lo stupefacente potesse nel frattempo essere stato intercettato sembrava trovare riscontro – sempre per i primi giudici – nel comportamento quasi saccente del soggetto in aula. La calma di cui ha dato prova in quell'occasione – ha per finire rilevato la Corte – non può in ogni modo modificare la conclusione fondata sulla valutazione globale dei numerosi indizi raccolti a suo carico (sentenza, consid. 4.9).\n6. Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere trascurato importantissimi elementi a suo discarico, nemmeno citati nella sentenza o menzionati solo di scorcio e poi arbitrariamente accantonati. Sotto questo profilo egli lamenta persino una carenza di motivazione. Siffatti riscontri – egli sostiene – già da soli bastano a escludere che egli potesse essere al corrente della droga nascosta negli apparecchi. Ciò imporrebbe la cassazione del giudizio impugnato senza riguardo all'esito cui esso è pervenuto.\na) A sostegno della sua tesi il ricorrente fa valere che le più gravi ipotesi accusatorie iniziali sarebbero addirittura state smentite dall'inchiesta. Nella fattispecie – egli assevera – gli inquirenti avevano ritenuto che gli apparecchi sequestrati fossero solo un groviglio di cavi elettrici destinati a fungere da copertura per la droga, mentre è risultato che essi funzionavano perfettamente. Gli stessi inquirenti – soggiunge – avevano ritenuto che egli, giunto nel magazzino della __________ con l'espediente dei manometri, avesse in seguito non soltanto aperto tutti gli imballaggi, ma anche estratto lo stupefacente dai contenitori, quando in realtà egli non ha fatto nulla del genere. Gli inquirenti medesimi avrebbero a un certo momento creduto che la spedizione della macchinetta in Florida servisse a sperimentare l'efficacia del nascondiglio, avrebbero persino immaginato che dai tabulati telefonici sarebbero emersi contatti con la malavita e che le perquisizioni in ufficio, nell'abitazione e nell'automobile avrebbero consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente. Anche tali congetture sono però cadute. In realtà argomenti del genere non sono decisivi. A prescindere dal fatto che il ricorrente non indica quali atti del processo consentirebbero di accertare le predette supposizioni degli inquirenti, decisiva è la questione di sapere se gli indizi accertati dalla prima Corte bastino o non bastino per un verdetto di colpevolezza. Che l'impianto accusatorio iniziale o quello prospettato al dibattimento non abbiano trovato piena conferma poco importa se, valutati nel loro complesso, gli indizi sono stati accertati e valutati senza arbitrio."}