{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nee) Rimane da domandarsi, ciò premesso, se il ricorso in esame possa essere trattato come domanda di revisione. La risposta è negativa. Una domanda di revisione non può essere frammista a un ricorso per cassazione. Da tale elementare esigenza di chiarezza non si può prescindere, tanto meno se si pensa che il condannato può introdurre una domanda di revisione in ogni tempo (art. 300 cpv. 1 CPP). Per di più una domanda di revisione può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato (Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1997, pag. 354 n. 4 segg.). La presente sentenza non è più impugnabile sul piano cantonale, ma potrà formare oggetto di ricorsi al Tribunale federale. Affrontare già oggi il tema di una revisione sarebbe prematuro.\nII. Sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove\n4. I primi giudici hanno ritenuto in concreto che il ricorrente non soltanto era consapevole della droga nascosta negli apparecchi spediti dalla Colombia, ma era anche l'organizzatore del traffico. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). In proposito la Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata perciò alle constatazioni di prima sede, a meno ch'esse risultino arbitrarie (sopra, consid. 1).\n5. La Corte di assise ha reputato gravemente indiziante prima di tutto la circostanza che il ricorrente era la sola persona autorizzata a ritirare i colli spediti dalla ditta colombiana, di cui egli era titolare, grazie anche alla documentazione da egli medesimo sottoscritta. Nessun altro all'infuori di lui – ha continuato la Corte – si era comunque interessato al ritiro, tanto meno il collaboratore colombiano che lo avrebbero tradito, tale __________. Fosse il ricorrente rimasto vittima di un complotto, qualcuno avrebbe logicamente dovuto seguire da vicino l'insolita e costosa spedizione, ciò che però non è avvenuto (sentenza, consid. 4.1). Un altro indizio i primi giudici hanno ravvisato nel comportamento processuale dell'imputato, il quale ha modificato più volte versione sulla propria situazione finanziaria, fino a negare che essa fosse precaria e potesse costituire serio motivo per indurlo a un traffico di droga (sentenza, consid. 4.2). Alla Corte di assise è apparsa poi inverosimile l'affermazione del ricorrente, secondo cui la vendita degli apparecchi gli avrebbe consentito di sistemare qualche pendenza con le banche, dato che pur nella migliore delle ipotesi il guadagno prospettabile non gli avrebbe consentito di risollevare le sorti (sentenza, consid. 4.3). Anzi, hanno rilevato i primi giudici, l'imputato non aveva in corso nessuna seria trattativa con aziende eventualmente interessate all'acquisto, nemmeno quindi con la ditta __________, di cui aveva accennato a __________ (sentenza, consid. 4.1.1). D'altro canto – essi hanno soggiunto – nemmeno vi era mercato per siffatti articoli (sentenza, consid. 4.4.2).\nRitornando sull'inattendibilità del ricorrente – giudicata, come detto, alla stregua di un elemento indiziante – la Corte di assise ha ritenuto che il soggetto indicato __________ come socio, il quale avrebbe organizzato la spedizione dalla Colombia in vista di commerciare gli apparecchi in Germania e Italia, non esiste, non avendo l'accusato fornito alcun elemento utile alla sua identificazione (sentenza, consid. 4.4.1). La Corte di merito ha ritenuto che pure il resto della versione dell'accusato mancava di plausibilità, in particolare la ritrattazione relativa all'importante ammissione di avere preso in consegna tutti gli apparecchi (sia quello spedito in Florida, senza droga, sia quelli spediti a __________) prima di lasciare la Colombia, salvo poi affermare improvvisamente di non avere mai visto prima i 19 apparecchi giunti a __________ (sentenza, consid. 4.4.2). Rilevato che non giovava all'accusato giustificare il commercio di apparecchi del genere in tempi non sospetti nell'ambito della sua attività professionale, i primi giudici hanno altresì considerato indiziante il fatto che il ricorrente abbia tolto dai pacchi le etichette della compagnia aerea colombiana e dalle macchinette quelle con il nome della ditta produttrice. E ciò mentre al responsabile della __________ egli aveva detto di voler aprire i pacchi solo per cercare un apparecchio con manometro. Scopo dell'operazione – stando alla Corte di assise – era dunque di evitare controlli doganali che avrebbero potuto essere più severi – come ha ammesso l'interessato – qualora fosse risultato che la merce proveniva dalla Colombia (sentenza, consid. 4.6).\nCome ulteriore indizio la prima Corte ha considerato anche la circostanza che il ricorrente ha sottaciuto la presenza in Italia, il giorno del suo arresto, del collaboratore colombiano __________ e il fatto che costui sia subito scomparso quando ha saputo del suo fermo. Fosse stata questa la persona che egli avrebbe dovuto incontrare quel giorno per trattare un lotto di smeraldi da sottoporre a suoi clienti – ha spiegato la Corte – il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di mentire (sentenza, consid. 4.7). A titolo abbondanziale, infine, i primi giudici hanno considerato indiziante che l'accusato abbia messo il sacchetto di caffè acquistato il giorno prima proprio nella borsa in cui si trovava la macchinetta ritirata poco prima dalla __________ (sentenza, consid. 4.8), un accorgimento del genere essendo destinato a confondere i cani antidroga in caso di controllo doganale (sentenza, consid. 4.8 con riferimento anche a pag. 15)."}