{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCerto, in una sentenza massimata in Rep. 1998 pag. 327 la Camera dei ricorsi penali ha rilevato – giustamente – che dopo il giudizio di merito il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice (nel caso specifico del Pretore), ma può ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale, che dovrà esprimersi sulla correttezza della decisone impugnata e sulle obiezioni formali del ricorrente. La Camera ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se l'istanza di ricusa sulla quale era chiamata a statuire fosse tempestiva, rispettivamente se l'istante avesse effettivamente avuto conoscenza dei motivi di ricusa solo in seguito, proprio perché la sola autorità che avrebbe potuto occuparsi della questione era questa Corte. In realtà, pur partendo dal corretto presupposto che una volta emanata la sentenza di merito sono proponibili solo rimedi contra sententias (e non più istanze di ricusazione), la Camera dei ricorsi penali non si è chiesta come questa Corte avrebbe potuto esaminare fatti nuovi, emersi soltanto dopo l'emanazione della sentenza. Analogo problema si pone nell'ipotesi in cui il motivo che avrebbe impedito al giudice di giudicare serenamente sia scoperto quando la sentenza di merito è ormai passata in giudicato (CRP, sentenza dell'11 settembre in re E., ove per finire i problemi sono stati lasciati irrisolti perché l'istanza di restituzione dei termini per ottenere la ricusazione del magistrato è stata ritenuta inammissibile perché prematura). Ritornando alla massima pubblicata in Rep. 1998 pag. 327, giovi ripetere che una possibilità di intervento da parte della Corte di cassazione e di revisione penale è data solo ove la pretesa parzialità del giudice risulti dalla sentenza impugnata. Altri casi non sono prospettabili. Il che consente nuovamente di prescindere dall'assunzione delle prove richieste, ossia dall'acquisizione degli incarti relativi al procedimento penale e al procedimento disciplinare riguardanti il presidente della Corte di merito.\ncc) Occorre ancora da esaminare se il vizio preteso dal ricorrente possa essere fatto valere con il rimedio della revisione (art. 299 segg. CPP). Di primo acchito la risposta sembrerebbe negativa, facendo difetto prima facie un titolo di revisione. Il motivo di revisione previsto dal diritto federale (art. 397 CPP) all'art. 299 lett. c CPP, secondo cui la revisione del processo in caso di sentenza di condanna ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo non soccorre al riguardo. Esso riguarda infatti l'aspetto probatorio sul quale la sentenza di condanna si fonda (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, art. 397 n. 7). Vi è però il motivo di revisione previsto dall'art. 299 lett. a CPP, secondo cui la revisione di una sentenza di condanna è data quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terza persona. A un primo approccio anche tale motivo di revisione parrebbe inidoneo allo scopo, le irregolarità cui si riferisce la norma essendo d'ordine penale (Commissione per l'esame del CPP; loc. cit., pag. 1302 ad art. 299). In realtà, vagliando la finalità della norma, la questione risulta più complessa.\nConsentendo al condannato di chiedere la revisione nei casi indicati dall'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP, il legislatore ha inteso per vero rimettere in discussione condanne determinate da gravi irregolarità. La formulazione dell'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP non è quindi esaustiva e può comprendere anche vizi che, senza avere rilievo penale, abbiano comunque falsato gravemente l'esito del processo. Si pensi appunto al caso di un magistrato turbato da pesanti angustie interiori, al punto da non essere più nelle condizioni psicofisiche necessarie per statuire con cognizione di causa. Ammesso che sia recata la prova del grave turbamento, anche in un'ipotesi del genere la regolarità del processo sarebbe compromessa, come nel caso in cui una condanna sia determinata dai comportamenti dolosi del giudice o di terzi. Si pensi altresì all'ipotesi in cui, dopo la condanna, si scoprano concertazioni inconciliabili con i principi di un equo processo avvenute fra giudici e inquirenti. Nulla osta, in sintesi, che l'art. 299 lett. a CPP sia interpretato nel senso di consentire la revisione ogni qual volta siano scoperte situazioni che per la loro gravità hanno pregiudicato la regolarità del processo e alle quali il condannato non ha potuto rimediare o non può rimediare con altri mezzi giuridici, in particolare con il ricorso per cassazione.\ndd) La predetta interpretazione dell'art. 299 lett. a CPP non esonera l'istante dal precisare e rendere verosimile che l'intervenuto condizionamento del magistrato ha falsato l'esito del giudizio al punto da imporre il rifacimento del processo. Per volontà stessa del legislatore, la revisione è vincolata a una sorta di nesso causale tra l'irregolarità riscontrata e il giudizio che ne è seguito (“fu determinata”: art. 299 lett. a CPP). Nel caso in esame il ricorrente non potrà quindi limitarsi ad affermare una generica alterazione delle condizioni psicofisiche del presidente della Corte di assise, rispettivamente un generico disagio interiore a causa dei noti eventi, ma dovrà rendere verosimile che quel giudice si trovava in condizioni tali da non poter più svolgere adeguatamente la sua funzione, sì da viziare gravemente il corretto svolgimento del processo."}