{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nbb) Ancorché a titolo subordinato, il ricorrente assevera che il motivo di ricusazione del presidente della Corte delle assise criminali, scoperto soltanto dopo la comunicazione dei dispositivi della sentenza impugnata, può essere fatto valere con ricorso per cassazione (art. 288 lett. b CPP). A torto. Con ricorso per cassazione non possono essere addotti fatti e prove nuove, ossia elementi non sottoposti al primo giudice, a meno che – come si è visto – essi riguardino (oltre alla carenza di motivazione, ravvisabile solo dopo aver letto la sentenza) irregolarità di procedura successive alla chiusura del dibattimento, come i vizi relativi all'intimazione della sentenza (sopra, consid. 2a). Il problema di sapere se nella fattispecie il presidente della Corte di merito fosse o non fosse nelle condizioni psicofisiche di esercitare la sua funzione non riguarda però un aspetto di tale indole. In sé il Tribunale era costituito correttamente e ha rispettato le forme previste dal Codice di procedura penale anche dopo la chiusura del dibattimento. L'interrogativo – come detto – è se mai quello di chiarire se sulla condanna abbia influito un fattore spurio, estraneo alle risultanze del processo, scoperto però soltanto a sentenza pronunciata. Un'indagine del genere sfugge però al potere cognitivo di questa Corte chiamata a statuire su un ricorso per cassazione.\nChe su tal punto il ricorso sia inammissibile risulta anche dai lavori preparatori relativi all'attuale Codice di procedura penale. Giusta l'art. 44 cpv. 1 CPP, in effetti, la domanda di ricusa è trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice e alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte delle assise correzionali, del Pretore, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico. Secondo l'art. 45 CPP il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge cantonale giudiziaria e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi, riservato l'art. 288 lett. b CPP. Tale norma corrisponde sostanzialmente all'art. 21 del messaggio concernente la riforma del codice di procedura penale entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e – per quanto riguarda il richiamo all'art. 288 lett. b CPP – va intesa nel senso che una decisione che trascura ingiustamente un motivo di esclusione o di ricusa è motivo di cassazione (rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP, pag. 1238 ad art. 45). L'art. 21 del disegno di legge richiamava a sua volta l'art. 238 cpv. 1 lett. b dello stesso disegno, che riprendeva essenzialmente l'art. 229 n. 2 vCPP, stabilendo che il ricorso per cassazione è dato quando la Corte giudicante non sia stata costituita conformemente alle disposizioni di legge o non sia stato preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusazione.\nCome nel diritto previgente, anche il citato disegno di legge subordinava l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull'art. 238 n. 2 alla condizione che l'interessato avesse provocato una decisione o rilevato l'irregolarità durante la procedura ed era impossibile di rimediare alla violazione delle disposizioni di procedura. Il messaggio confermava così il principio secondo cui un ricorso per cassazione per vizi di procedura è ammissibile solo ove il vizio fosse fatto valere ail dibattimento, precisando che non era necessario esigere una decisione formale, ma che bastava far constatare l'irregolarità. Che per finire il legislatore abbia inteso investire la Corte di cassazione e di revisione penale solo su ricuse prospettate nel corso del pubblico dibattimento è desumibile senza equivoci dall'art. 46 cpv. 2 CPP, che tratta solo i casi in cui il ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudice si manifesta durante il dibattimento, obbligando la Corte di assise a statuire sulla ricusa e consentendo alla parte di impugnare la decisione con ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 lett. b CPP.\nTutto ciò non giova al ricorrente. Come si è visto, l'attuale norma denota una formulazione più elastica, imponendo alla parte di sollevare il vizio formale non necessariamente al dibattimento, ma appena possibile. Non apre indistintamente la via ai nova, ma si propone di precisare che è possibile far valere vizi essenziali di procedura fuori del dibattimento, a condizione che essi riguardano le formalità relative alla motivazione e all'intimazione della sentenza. Pur avendo rinunciato alla precedente enunciazione, che imponeva espressamente di provocare una decisione o rilevare l'irregolarità al dibattimento (Commissione speciale per l'esame del CPP, loc. cit. pag. 1295), il legislatore ha quindi sostanzialmente mantenuto lo status quo. Anzi, stabilendo espressamente che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina le questioni di fatto soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP), esso ha sottolineato una chiara distinzione tra ricorso per cassazione e appello. Coerentemente, riservati i vizi concernenti l'intimazione ella sentenza (consid. 2a), questa Corte dichiara inammissibili i cosiddetta nova e non ordina quindi atti istruttori volti a chiarire fatti e circostanze che il ricorrente pretende di avere conosciuto soltanto dopo l'emanazione del giudizio di merito. L'art. 294 cpv. 1 CPP, che come termine d'ordine impone l'evasione dei gravami entro al massimo tre mesi, non si concilierebbe per altro con procedimenti istruttori."}