{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel corso del pubblico dibattimento il difensore ha criticato altresì la Corte di cassazione e di revisione penale per non avere acquisito agli atti gli incarti relativi al procedimento penale e disciplinare riguardanti il presidente della Corte di assise. Ha ribadito che tale documentazione è indispensabile per verificare lo stato d'animo in cui si trovava il magistrato e il suo intimo al momento di celebrare il processo, giacché ogni imputato ha diritto a un giudice probo, indipendente e imparziale. Nel mancato richiamo degli atti in questione egli intravede per finire un'illegale limitazione dei diritti della difesa.\na) Nella misura in cui muove critiche al modo in cui il presidente della Corte di assise ha condotto il dibattimento, dolendosi di ripetuti ostacoli alla verbalizzazione e – più in generale – di comportamenti ostili, il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorrente ammette esplicitamente che già in aula il presidente avrebbe denotato concreti segni di parzialità o per lo meno di animosità nei suoi confronti, dimostrandosi poco propenso a esaminare circostanze a lui favorevoli e pronto invece a rilevare quelle avverse (ricorso, pag. 53). Egli avrebbe quindi dovuto reagire con tempestività, protestando formalmente, eventualmente ricusando il magistrato (art. 46 cpv. 2 CPP). Dal verbale del dibattimento non risulta alcun appunto della difesa alla conduzione del processo né – per avventura – alcuna richiesta di ricusazione ignorata in prima sede. La questione non può dunque essere vagliata oltre.\nb) Invero il ricorrente sembrerebbe far valere di avere scoperto solo a posteriori che nell'intimo del presidente albergava un conflitto interiore qualificato e di difficile gestione, ove si pensi che il 10 maggio 2000 era stato arrestato __________ e che ciò che ha poi portato alla promozione dell'accusa nei confronti del magistrato. Il ricorrente si domanda finanche se il 2 giugno 2000 il presidente non avesse già sentore del procedimento penale, lasciando intendere che quegli non era nelle condizioni psicofisiche di condurre il processo o che quanto meno, in una situazione del genere, fosse suo dovere informare gli altri membri della Corte della delicata situazione. Parrebbe quindi che egli fondi la doglianza su fatti e circostanze ben più gravi e non desumibili dal solo comportamento tenuto dal presidente della Corte di merito nel corso dei dibattimenti. In estrema sintesi, la critica parrebbe addirittura mettere in discussione la regolarità dell'intero processo, facendo leva su un turbamento del magistrato tale da privare la Corte di assise di quella legittimità richiesta dal comune cittadino. Ciò non poteva essere fatto valere nel corso del dibattimento. Il quesito è dunque di sapere come il ricorrente possa far valere ora tale vizio.\naa) Il ricorrente richiama anzitutto l'istanza di restituzione in intero del termine inoltrata il 15 giugno 2000 al Tribunale penale cantonale per ottenere la ricusazione del presidente della Corte di assise, trasmessa per competenza il 20 giugno successivo dalla vicepresidente dello stesso Tribunale alla Corte di cassazione e di revisione penale. Egli trascura però che un rimedio del genere è palesemente inadatto allo scopo, giacché la ricusazione è una procedura con la quale una parte chiede che un magistrato o funzionario sospettato di parzialità sia tenuto ad astenersi del suo ufficio per garantire una decisione oggettiva e imparziale (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 485 ss.; DTF 116 Ia 18). Dopo il giudizio di merito, il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice, poiché questi ha ormai statuito. Egli può far capo se mai ai rimedi di diritto contro la sentenza (CRP, sentenza del 30 marzo 1998 in re G., consid. 4 massimata in Rep. 1998 pag. 325). Invano il ricorrente evoca perciò gli art. 21 e 22 CPP, che regolano la restituzione dei termini. Emanata la sentenza di assise – come nella fattispecie – o promulgato il decreto di accusa, la parte può solo chiedere all'autorità superiore la restituzione del termine per ricorrere in cassazione, rispettivamente per fare opposizione davanti al Pretore (art. 22 cpv. 2 CPP). Vale in questo caso la massima lata sententia iudex desinit iudex esse (Rep. 1998 pag. 324).\nNella fattispecie il ricorrente ha interposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di assise, sicché il problema di un'eventuale restituzione del termine di impugnazione – il solo che sarebbe potuto entrare in considerazione ex art. 22 CPP – nemmeno si pone. Diventa superfluo quindi esaminare se la vicepresidente del Tribunale cantonale abbia agito correttamente demandando la domanda di restituzione in intero alla Corte di cassazione e di revisione penale. Quanto allo scritto inviato dal ricorrente il 5 settembre 2000 e da questi ricordato al pubblico dibattimento, neppure esso è di giovamento. Si tratta infatti di una mera dichiarazione di ricorso (e non di un ricorso per cassazione) – cui non è seguita la motivazione scritta prescritta dall'art. 289 cpv. 2 CPP – contro lo scritto del 4 settembre 2000 con cui la vicepresidente del Tribunale penale cantonale gli comunicava di ritenere evasa la questione. E comunque sia, la questione è superata dalle considerazioni che precedono sull'inidoneità dal rimedio prospettato. Finalizzata a una procedura inadatta allo scopo, la richiesta di assunzione degli atti relativi al procedimento penale e disciplinare riguardanti il presidente della Corte di assise deve di conseguenza essere disattesa."}