{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Ciò posto, occorre esaminare se – come sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata vada annullata perché reca la firma di un giudice (il presidente della Corte di assise) penalmente inquisito, poi astenutosi spontaneamente dalle sue funzioni e infine sospeso disciplinarmente dal Consiglio della magistratura. Ora, nella fattispecie il Procuratore pubblico straordinario ha avviato l'assunzione di informazioni preliminari nei confronti del presidente della Corte, per questioni estranee al caso in esame, il 6 giugno 2000. Il presidente della Corte di assise ha dichiarato di astenersi dal proprio ufficio il 7 giugno 2000 e il Procuratore pubblico straordinario ha promosso l'accusa il 13 giugno 2000 (art. 184 cpv. 1 CPP). Con decisione del 16 giugno 2000 il Consiglio della magistratura ha poi decretato, cautelarmente, la sospensione del giudice dalla carica. Statuendo il 10 ottobre 2000, il Consiglio della Magistratura ha infine destituito il magistrato dalla carica. Tutto ciò però è avvenuto dopo che la Corte di assise aveva deliberato nel caso in esame. La decisione impugnata, infatti, è stata presa il 2 giugno 2000 e i dispositivi sono stati subito comunicati. Dopo di allora rimaneva soltanto da motivare per scritto il giudizio, che è poi stato intimato alle parti – come detto – il 23 giugno 2000.\nd) Il problema è ancora di sapere se la sentenza vada annullata perché – come sostiene il ricorrente – è stata firmata e materialmente redatta dal presidente della Corte, rispettivamente da un giudice non formalmente designato nel verbale della deliberazione. Il quesito va risolto negativamente già per la circostanza che, in ultima analisi, poco importa la persona del giudice che ha provveduto alla stesura dei motivi. Determinante è che i motivi siano quelli esposti, conseguenti alla deliberazione, ciò che il presidente della Corte attesta firmando la sentenza. In concreto la sentenza è firmata non solo dal presidente della Corte, ma anche dai due giudici a latere. Ammesso e non concesso quindi che il presidente, disciplinarmente sospeso il 16 giugno 2000, non fosse più abilitato a firmare, il vizio è in ogni modo stato sanato con la firma degli altri due giudici. Che, per avventura, la sentenza dovesse essere firmata da altri magistrati non è preteso nemmeno dal ricorrente. Quanto alla stesura dei motivi – che peraltro vengono esposti nei punti salienti dal presidente in seduta pubblica al momento della comunicazione dei dispositivi (art. 260 cpv. 5 CPP) – mal si comprende perché il presidente non potesse redigerli. Il giudizio è stato preso il 2 giugno 2000 e a quel momento il presidente della Corte non era ancora penalmente inquisito né si era astenuto dal suo ufficio né, tanto meno, era disciplinarmente sospeso dalla carica. Avesse anche stilato materialmente – in tutto o in parte – la motivazione del giudizio, ciò non giustificherebbe dunque l'annullamento della sentenza.\ne) Si aggiunga che, foss'anche stata redatta – in tutto o in parte – da un giudice a latere, la sentenza impugnata non incorrerebbe ugualmente nella cassazione. La norma per cui il verbale della deliberazione reca il nome del giudice incaricato è infatti, manifestamente, una disposizione d'ordine. Intanto la legge stessa non prevede che l'inosservanza dell'art. 258 cpv. 2 CPP infici la validità della deliberazione o della sentenza. In secondo luogo la sanzione della nullità va applicata con cautela, nei casi in cui un vizio di forma non possa essere riparato altrimenti. In concreto l'inosservanza dell'art. 258 cpv. 2 CPP non ha recato alle parti alcun pregiudizio, tant'è che l'imputato ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di ricorso. Non soccorrono dunque gli estremi per dichiarare nulla una sentenza in casi del genere.\n3. Oltre alla validità della sentenza, il ricorrente contesta anche la validità del dibattimento. Assume che, quand'anche le indagini preliminari nei confronti del presidente della Corte siano state avviate solo dopo il 2 giugno 2000, già in precedenza (il 24 e 27 maggio 2000) il Consiglio di Stato aveva chiesto al magistrato informazioni sui suoi rapporti con __________. Quest'ultimo poi, arrestato il 10 maggio 2000 a Zurigo, era divenuto oggetto di pubblica attenzione già prima del dibattimento, in seguito a ripetuti articoli di stampa e addirittura a interrogazioni parlamentari. In una situazione del genere il presidente della Corte di assise non poteva essere sufficientemente sereno né moralmente tranquillo per condurre il dibattimento ed emettere una sentenza tanto importante. Il ricorrente dichiara che, avesse saputo “di tale rilevante circostanza interna già nel corso del dibattimento”, avrebbe immediatamente chiesto la ricusa del presidente, dandosi ragionevoli motivi per dubitare della probità e sincerità del magistrato. Egli soggiunge di avere valutato a più riprese simile eventualità già in aula, dato che il presidente dirigeva il dibattimento “a senso unico”, evidenziando soltanto gli indizi a suo sfavore e relativizzando gli altri, ma per finire aveva rinunciato, poiché il presidente non si era compromesso al punto da esprimere un giudizio anticipato, anche se non era difficile capire sin dall'inizio quale sarebbe stata la sua decisione. Basti pensare – egli precisa – che il presidente ostacolava la verbalizzazione di circostanze favorevoli, mentre interveniva puntualmente per far mettere a verbale novità dibattimentali a lui sfavorevoli. Il ricorrente si conferma ad ogni modo in una sua istanza del 15 giugno 2000 (integrata il 19 giugno successivo) presentata al Tribunale penale cantonale, nella quale figurano sostanzialmente gli stessi motivi del ricorso, in vista di ottenere la restituzione del termine per chiedere la ricusa del presidente della Corte di assise."}