{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Fondandosi sull'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorrente lamenta l'inosservanza di formalità essenziali di procedura. Fa valere che, dopo la fine del pubblico dibattimento, contro il presidente della Corte delle assise criminali è stato aperto un procedimento penale giunto allo stadio della promozione dell'accusa. Tale giudice è poi stato sospeso dal suo ufficio dal Consiglio della magistratura. Se si pensa – soggiunge il ricorrente – che a norma dell'art. 263 CPP la sentenza è redatta dal presidente o da un giudice della Corte, che in conformità all'art. 258 cpv. 2 CPP il verbale della deliberazione deve indicare il nome del giudice incaricato di redigere la sentenza, che in concreto invece il verbale è silente, già per tale motivo si ravvisa un vizio di forma. Inoltre – egli prosegue – se la sentenza è stata redatta dal presidente della Corte, essa è nulla perché motivata da un giudice sospeso dalle sue funzioni. Se è stata motivata da un altro giudice della Corte, come sembrerebbero avere affermato certi organi di stampa, essa è ugualmente nulla, poiché redatta da una magistrato diverso da quello designato dall'art. 263 CPP. Per di più la sentenza sarebbe nulla anche perché firmata da un presidente oggetto di procedura penale e sospeso dal Consiglio della magistratura.\na) L'art. 229 vCPP prevedeva che la cassazione di una sentenza di condanna aveva luogo, tra l'altro, in caso di violazione di disposizioni essenziali di procedura (cpv. 1 n. 5 vCPP), sempre che la parte avesse provocato una decisione o avesse rilevato l'irregolarità durante il dibattimento (art. 229 § vCPP). Lo scopo era quello di evitare che in cassazione fossero sollevate eccezioni che in buona fede potevano essere proposte davanti al giudice di merito. L'attuale Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, non ha mutato la situazione. Precisando che il ricorso per cassazione è ammissibile, tra l'altro, per vizi essenziali di procedura (art. 288 cpv. 1 lett. b), esso ha inteso comprendere in un sol testo i precedenti titoli di cassazione enunciati dall'art. 229 n. 2 a 6 vCPP. Certo, esso prescrive unicamente che l'irregolarità dev'essere stata fatta valere “non appena possibile”. Non esige più quindi, come il vecchio Codice, che il vizio abbia previamente formato oggetto di decisione o sia stato necessariamente rilevato durante il dibattimento. Un vizio di procedura, in effetti, può emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione. Ciò non toglie che in tutti gli altri casi il vizio dev'essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter essere rimediato tempestivamente (rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato concernenti la revisione totale del Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1994, volume 2, pag. 1995 seg.).\nb) In concreto il ricorrente non avrebbe potuto far valere gli asseriti vizi di forma davanti alla Corte di assise, giacché le pretese irregolarità riguardano il verbale della deliberazione e la redazione della sentenza, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo dopo la comunicazione dei dispositivi. Le relative censure sono quindi per principio ammissibili. Ora, l'art. 258 cpv. 1 CPP stabilisce che i dispositivi di una sentenza di assise sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte, oltre che dal segretario, e che nel caso in cui un membro sia impedito di firmare ne è annotato il motivo. Dal verbale del dibattimento risulta che tutti i giudici e il segretario hanno firmato i dispositivi di condanna. Sotto questo profilo l'art. 258 cpv. 1 CPP è dunque stato rispettato. L'art. 263 CPP prevede inoltre che la sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all'accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico e alla parte civile entro 20 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità. Nella fattispecie la sentenza di assise, emanata il 2 giugno 2000, è stata intimata alle parti il 23 giugno successivo, entro 20 giorni (tenuto conto della festività del 22 giugno 2000), ed è stata firmata non soltanto dal presidente della Corte e dal segretario, ma anche dai giudici a latere. Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano dunque irregolarità di procedura."}