{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-29_2000-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58673&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2312548c9734cb077da56c746371621e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:13", "Checksum": "18db163fcb934e4c55d51ce8bcbd6b0e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. Con sentenza del 2 giugno 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere organizzato la spedizione aerea e l'importazione dalla Colombia in Svizzera di 3'610 g di cocaina pura all'85-88%, occultata in 19 apparecchi per il trattamento di smeraldi indirizzati alla __________ alla casa di spedizioni __________ per il tramite della sua ditta colombiana __________. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 6 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni. Ha disposto inoltre la confisca della cocaina sequestrata, degli apparecchi per il trattamento degli smeraldi e di altro materiale, tra cui un cellulare Ericson con relativa GSM della SIP.\nH. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 luglio successivo, egli chiede la propria assoluzione e la conseguente riforma del giudizio impugnato o quanto meno, in subordine, l'annullamento della sentenza o, in via ancora più subordinata, una riduzione della pena inflittagli. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nI. Il 15 giugno 2000 __________ ha presentato istanza volta a ottenere la restituzione in intero del termine (art. 21 CPP) per ricusare il presidente della Corte delle assise criminali. È seguito uno scambio di corrispondenza, caratterizzato anche da un richiamo, da parte del prevenuto, dal Procuratore pubblico straordinario degli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti del presidente della Corte delle assise criminali che lo ha condannato, giudice __________, e di sua moglie, avv. __________. Con scritto del 4 settembre 2000 la vicepresidente del Tribunale penale cantonale ha comunicato a __________ di considerare la Corte di cassazione e di revisione penale come l'autorità competente a statuire sulla ricusa. Contro tale scritto, il 5 settembre 2000 __________ ha inoltrato prudenzialmente una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.\nL. Con scritto del 13 ottobre 2000 alla Corte di cassazione e di revisione penale __________ ha richiamato dal Consiglio della magistratura l'incarto relativo al procedimento disciplinare promosso nei confronti del giudice __________, conclusosi con la destituzione del magistrato dalla carica.\nM. Al pubblico dibattimento del 23 ottobre 2000 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni, illustrandole ulteriormente. Ha tra l'altro rilevato che la mancata messa a disposizione degli atti penali e disciplinari richiamati costituisce una violazione del diritto di essere sentito e del diritto a un difesa efficace garantiti dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Procuratore pubblico ha proposto una volta ancora di respingere il ricorso.\nAlla fine del dibattimento il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dato la parola a __________. Constatato che costui riprendeva argomenti concernenti la fase istruttoria e censure già proposte e sviluppate dal difensore, egli lo ha interrotto. Invitato dal suo patrocinatore a soffermarsi unicamente su questioni che non erano già state oggetto di discussione, __________ ha iniziato a esporre considerazioni sulla sua situazione finanziaria e in particolare sulla nozione di debito e di attivo, che avevano già formato oggetto di disamina sia nel ricorso, sia nell'arriga del suo avvocato. Fatta presente tale circostanza e ricordato alle parti, in specie al difensore, di avere già concesso ampia facoltà di esprimersi sui vari punti litigiosi, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato chiuso il dibattimento.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimediio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 124 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia consid. 3b).\nI. Sui vizi essenziali di procedura"}