Ora, un riepilogo più diffuso della argomentazioni sviluppate nel ricorso non gioverebbe, dato che già a prima vista il gravame si rivela inammissibile per la sua evidente motivazione appellatoria. Invano si cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché minimo confronto con le considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi giudici nella sentenza, segnatamente per quanto attiene alla valutazione dei pareri medici. La ricorrente argomenta a ruota libera, come se si trovasse davanti a una nuova Corte di merito munita di pieno potere cognitivo, quasi tenesse un'arringa parallela al binario seguito dalla Corte di assise. Ciò è inammissibile.