Tanto meno egli spiega perché, di fronte ai riscontri e alle precisazioni accennate, la Corte di merito avrebbe errato al punto da trarre una conclusione manifestamente insostenibile. Ancora una volta il ricorso si esaurisce in connotazioni manifestamente appellatorie, improprie a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Per di più il ricorrente trascura le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a esprimere serie perplessità riguardo all'attendibilità della bambina anche in relazione a una successiva audizione della medesima, avvenuta il 19 gennaio 2000 non più alla presenza della madre, ma della psicologa dott. __________ (consid. 3.2, seconda parte).