{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-27_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59777&nX40_KEY=4711462&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "969874287f414d185bc129cc721948ad"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:46", "Checksum": "ed124428b67124591d08734c20c0178c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Con ulteriori argomentazioni appellatorie – e come tali inammissibili – il si diffonde sui modi e i tempi con cui è stato possibile risalire all'identità del presunto autore, ricordando che ciò è stato possibile grazie a quanto riferito dalla piccola alla madre in circostanze a suo giudizio trascurate dai primi giudici. Anche in proposito la pubblica accusa si vale tuttavia della propria personale valutazione delle prove, proponendosi di dimostrare che è possibile giungere a un conclusione diversa. Ciò non basta, tenuto conto del limitato potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale di fronte a ricorsi del genere.\n8. Se ne conclude che, in ultima analisi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo intero. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), il quale rifonderà all'imputato – che ha fatto capo all'assistenza dei propri avocati per la presentazione osservazioni – un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nII. Sul ricorso della parte civile\n9. Anche la parte civile rimprovera ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio ritenendo che, in fin dei conti, non sussistono prove sufficienti per accertare la perpetrazione di abusi sessuali. A mente sua sono dati invece sufficienti elementi per desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, che effettivamente essa ha subìto almeno gli abusi oggetto dell'atto di accusa, ove appena si considerino nella loro giusta portata i suoi comportamenti e i suoi racconti, gli accertamenti medici e la plausibilità dell'avvenuto abuso nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dal. Ora, un riepilogo più diffuso della argomentazioni sviluppate nel ricorso non gioverebbe, dato che già a prima vista il gravame si rivela inammissibile per la sua evidente motivazione appellatoria. Invano si cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché minimo confronto con le considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi giudici nella sentenza, segnatamente per quanto attiene alla valutazione dei pareri medici. La ricorrente argomenta a ruota libera, come se si trovasse davanti a una nuova Corte di merito munita di pieno potere cognitivo, quasi tenesse un'arringa parallela al binario seguito dalla Corte di assise. Ciò è inammissibile.\nMa anche nella sostanza la ricorrente si esaurisce, già a un primo esame, nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità provvista di piena cognizione non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Ciò e pure palesemente improponibile. Alla parte civile incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorie sono perciò inadatte allo scopo. Il ricorso è ben lungi dall'adempiere simili requisiti. Anziché dipartirsi dai singoli accertamenti della prima Corte e spiegare perché essi sarebbero insostenibili, la ricorrente percorre proprie vie, giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione di fatti e prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò non è lecito. Certo, le condizioni di forma cui soggiace un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio non mancano di qualche rigore. Non si può tuttavia transigere al riguardo ove il gravame sia presentato da un avvocato, ossia da professionista consapevole dei limiti cui soggiace per legge tale rimedio.\n10. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Vista la delicatezza del caso, si prescinde tuttavia – anche per equità – dal caricare alla ricorrente (parte civile) spese e tassa di giustizia. Il fatto che la ricorrente non disponga di patrimonio proprio induce per altro a rinunciare all'assegnazione di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso del è inammissibile.\n2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 600.–\nsono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.\n3. Il ricorso di __________ è inammissibile.\n4. Non si riscuotono tasse o spese in relazione a tale ricorso, né si assegnano ripetibili.\n5. Intimazione a:\n– avv. __________;\n– avv. __________ (per la parte civile);\n– __________;\n– avv. __________ e avv. __________;\n– Corte delle assise criminali in Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}