{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-27_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59777&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "969874287f414d185bc129cc721948ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:47", "Checksum": "ce9a022e49d652567eba171bcb8a070d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNelle circostanze descritte i primi giudici si sono così sostanzialmente fondati sul parere – di parte – del prof. __________ (act. 17 TPC), suffragando tale convincimento con elementi riferiti a singoli episodi menzionati dall'esperto e a varie cure e terapie cui la bambina è stata sottoposta dal maggio del 1999, senza trascurare un eventuale problema di feedback, improbabile ma non escluso. Essi non hanno quindi scartato l'ipotesi che, come insegna l'esperienza, __________ abbia potuto captare determinate informazioni anche da mezze frasi, da singole parole o da qualche altra manifestazione, sicché non hanno considerato decisivo il fatto che i genitori abbiano evitato di parlare del caso in sua presenza (sentenza, pag. 16). Ciò potrà fors'anche apparire opinabile, ma non è sicuramente arbitrario. Il assevera che la Corte di merito è caduta in una profonda contraddizione e persino in una conclusione arbitraria accertando, nonostante il parere della psicologa dott. __________, che il malessere della bambina, conseguente ad altri problemi, ha ingenerato in lei confusione. Nessun elemento consimile – egli sostiene – è mai emerso in istruttoria o al dibattimento. Così argomentando egli noi si confronta però con il parere del prof. __________, al quale, nel dubbio sulla reale affidabilità della bambina, i primi giudici si sono attenuti con diffusa motivazione. Fondato sulla sola (ancorché convinta) opinione personale del il ricorso sfugge di nuovo a una esame di merito. È appena il caso di rammentare che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo in materia di valutazione probatoria e di accertamenti fattuali. Non basta quindi che una parte insorga con forza contro la sentenza impugnata; occorre che essa indichi dove, come e perché la prima Corte sarebbe caduta in accertamenti manifestamente insostenibili. Ciò fa difetto nel caso in esame.\n6. Riferendosi agli altri fatti emersi dall'inchiesta e riportati nel consid. 3.4 della sentenza impugnata, il rimprovera altresì ai primi giudici di avere minimizzato senza ragione la reale portata degli indizi, in particolare gli incubi notturni avuti dalla bambina e le resistenze da lei manifestate al momento di staccarsi dalla madre la mattina. La prima Corte non avrebbe dato la giusta importanza alla constatazione della dott. __________, la quale ha riferito dell'estrema facilità con cui __________ si lasciava toccare i genitali, di una dilatazione spontanea dell'introito vaginale durante le manipolazioni, e di una strana assenza di imene sulla parte anteriore. Il Procuratore evoca poi altre manifestazioni a connotato apparentemente erotico, come la richiesta di un bacio sulla bocca, i toccamenti ai genitali, il mazzo di matite messe in bocca con simultanea esibizione della bambina o il cono di legno succhiato e poi accostato ai genitali. Ricorda in particolare l'episodio – definito conturbante dalla stessa Corte di assise – della coda di una scimmietta messa in bocca dalla piccola dicendo che si trattava di un “pisello” o di un lecca lecca, evocando anche altre esternazioni, come l'indicazione di un bastone con cui “il maestro” avrebbe fatto “pum pum”, i disegni eseguiti dalla bambina durante la sua audizione e la risposta data in merito alla sua grandezza.\nUna volta di più, nel motivare tali critiche, il confonde l'istituto del ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Invece di confrontarsi compiutamente con le dettagliate e diffuse argomentazioni che hanno indotto i primi giudici a ritenere non decisivi per mancanza di univocità gli indizi citati nel ricorso (consid. 3.4), spiegando perché essi – presi singolarmente o quanto meno nel loro complesso – sarebbero insostenibili al punto da risultare arbitrari, il si duole di arbitrio menzionando stralci di sentenze emanate da Corti di assise in altri processi, ove – a suo giudizio – i racconti dei bambini vittima di abusi sessuali sarebbero stati interpretati diversamente. Argomenti del genere potrebbero però tutt'al più giovare qualora l'autorità di ricorso fosse abilitata a rivedere l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove con libera cognizione. In un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio, per contro, meri paragoni con altre sentenze per quanto riguarda il modo di apprezzare una determinata prova (nella fattispecie i pareri medici) risultano inadatti allo scopo.\nAll'esigenza di una puntuale sostanzazione del preteso arbitrio (del resto notoria), il non ha fatto fronte nemmeno dolendosi dell'eccessivo peso che i primi giudici avrebbero – a suo modo di vedere – dato al confronto “ideologico” fra le varie scuole di pensiero rappresentate dalle dichiarazioni e dai referti resi al dibattimento dai periti della difesa. Il fatto di fondarsi sui pareri di una parte piuttosto che su quello del perito giudiziario (la dott. __________) non costituisce di per sé arbitrio. Anzi, lo stesso ricorrente ammette che sul piano prettamente dottrinale non esiste unità di pensiero fra i vari esperti nella specifica materia. Ciò posto, non si vede perché la Corte di assise sarebbe caduta nell'assurdo, propendendo per finire – proprio perché rimasta nel dubbio – per la versione più favorevole all'accusato. Del resto i primi giudici non hanno sistematicamente valutato i singoli pareri in modo antitetico; essi hanno quasi sempre considerato appieno sia le opinioni dell'uno, sia le opinione dell'altro esperto, rilevando che qualche volta esse convergevano. Ritenuto però che nessuna presentava sufficienti garanzie di sicurezza, per finire la Corte è rimasta nell'incertezza proprio sulla questione di sapere se __________ avesse subito abusi sessuali (sentenza, pag. 18). Una conclusione del genere non può definirsi arbitraria."}