{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-27_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59777&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "969874287f414d185bc129cc721948ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:47", "Checksum": "ce9a022e49d652567eba171bcb8a070d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente critica altresì il modo con cui la Corte di assise ha valutato l'audizione (avvenuta il 20 settembre 1999) di __________ davanti al segretario della Magistratura dei minorenni (act. 5.2). Egli fa valere che, mettendo in dubbio la di lei affidabilità, i giudici di merito sono trascesi in arbitrio, la psicologa e perita giudiziaria dott. __________ avendo definito le dichiarazioni della bambina come attendibili. In realtà i primi giudici non hanno trascurato l'opinione della perita. Hanno rilevato che, secondo la citata psicologa, __________ è attendibile (sentenza, pag. 12 con riferimento anche ad act. 6.3). Tuttavia essi hanno puntualizzato che l'audizione si è svolta alla presenza della madre, è durata poco più di mezz'ora ed è stata registrata su supporto magnetico. Il suo scopo consisteva quindi nell'avere conferma, da parte della piccola, di quanto la madre aveva riscontrato circa il male ai genitali e all'ano della bambina provocati dal “maestro-Cacaco”. La Corte non ha negato che con gesti e parole una conferma vi è stata, ma che la deposizione risultava stentata e spezzettata, addirittura priva di spontaneità. Quanto alla credibilità della bambina, i primi giudici hanno constatato che i pareri degli specialisti chiamati a valutare il problema divergono, ognuno di essi fondando la propria opinione su elementi forse discutibili, ma non contestabili. Essi hanno ricordato il parere favorevole della dott. __________ e quelli contrari dei periti della difesa, il prof. __________ (act. 17 TPC) e il dott. __________ (act. 1 prodotto al dibattimento), rilevando che in aula sia la dott. __________ sia il prof. __________ hanno per finire riconosciuto come non vi possa essere certezza, né in un senso né nell'altro (consid. 3.2 prima parte).\nIl non si confronta con le argomentazioni testé riassunte. Tanto meno egli spiega perché, di fronte ai riscontri e alle precisazioni accennate, la Corte di merito avrebbe errato al punto da trarre una conclusione manifestamente insostenibile. Ancora una volta il ricorso si esaurisce in connotazioni manifestamente appellatorie, improprie a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Per di più il ricorrente trascura le considerazioni che hanno indotto la prima Corte a esprimere serie perplessità riguardo all'attendibilità della bambina anche in relazione a una successiva audizione della medesima, avvenuta il 19 gennaio 2000 non più alla presenza della madre, ma della psicologa dott. __________ (consid. 3.2, seconda parte). Ciò conferma che l'indole del gravame non è quella di un ricorso per cassazione.\n5. Il sottolinea che, stando al racconto dalla madre – ritenuta sincera dalla stessa Corte di assise – __________ ha raccontato spontaneamente durante una trasferta all'asilo, senza essere interpellata, che un signore le aveva fatto molto male alle parti intime togliendole il pannolino. Una sera, a casa, essa aveva poi indicato l'autore, con conseguente crisi psicomotoria. All'asilo – sempre secondo il – la bambina ha pronunciato anche di tanto in tanto, agitandosi, le parole “macchine rosse” e ha ripetuto una frase analoga alla nonna. Come il Procuratore ammette, nondimeno, la Corte di assise non ha dimenticato tale aspetto. Essa ha rilevato, anzi, che siffatto indizio era indubbiamente il più importante, la bimba non potendo essersi inventata tutto (sentenza, consid. 3.3, pag. 13). Se non che – essa ha continuato – l'indizio in questione non può reputarsi decisivo, poiché non permette di escludere con sufficiente tranquillità che il malessere della bambina (fisico e fors'anche psichico) fosse riconducibile in realtà a un mal recepito distacco pressoché quotidiano dai genitori, con conseguenti manifestazioni di tale disagio (anche inconsce, attraverso i sogni). Né si poteva escludere la comprensibile ansia, e poi l'angoscia, di chi stava attorno alla bambina, proteso all'inevitabile ricerca di una causa, ciò che può avere generato confusione nella piccola, la quale sin dalla sua prima età aveva avuto modo di riferire come realmente subìti fatti che invece non rispondevano pienamente al vero (sentenza, pag. 13)."}