{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-27_2000-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59777&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "969874287f414d185bc129cc721948ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:47", "Checksum": "ce9a022e49d652567eba171bcb8a070d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.10.2000 17.2000.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.2000.00028 |\n/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati\n|\n|\n– il 13 giugno 2000 (inc. __________) dal DEL CANTONE TICINO\n– il 14 giugno 2000 (inc. __________) da __________ (rappresentata dai genitori e patrocinata dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 5 maggio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti di\n__________, (patrocinato dagli avv. __________) |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del;\n2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ è stato posto il 2 marzo 2000 in stato di accusa dal dinanzi alla Corte delle assise criminali per ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento. Gli è stato imputato di avere ripetutamente commesso, nella prima metà del 1999, atti sessuali con __________, nata il __________ 1996, approfittando del fatto che la bambina era stata affidata in custodia diurna dai genitori, occupati professionalmente, in specie alla cure di sua moglie, e abusando delle occasioni in cui gli capitava di accudire egli medesimo alla piccola, aiutando e sostituendo la moglie. Gli è stato imputato in particolare di avere abusato della vittima infilandole nella vagina e nell'ano dita o oggetti simili a un dito, approfittando scientamente della di lei inettitudine a resistere e dell'incapacità di discernimento conseguenti alla tenera età e al legame affettivo instauratosi.\nB. Con sentenza del 5 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto __________ da entrambe le imputazioni. Contro tale sentenza il e la parte civile __________ hanno inoltrato l'8, rispettivamente il 9 maggio 2000, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione dei gravami, presentati il 13, rispettivamente il 14 giugno 2000, essi chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Con osservazioni del 30 giugno 2000 __________ ha proposto di respingere i ricorsi. In uno scritto del 20 giugno 2000 il ha postulato l'accoglimento del ricorso della parte civile.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\nI. Sul ricorso del\n2. Richiamati principi che informano il processo indiziario, segnatamente il precetto in dubio pro reo, il rimprovera anzitutto alla Corte di assise di avere trascurato indizi emersi dagli atti e dal pubblico dibattimento, elementi che sono stati ampiamente utilizzati dalle parti in sede di discussione. La Corte di merito – egli spiega – ha disconosciuto che dal dibattimento è risultato come l'imputato, certi giorni, fosse a casa durante l'intera giornata e, per sua ammissione, accudiva alla bambina, ad esempio quando la moglie era assente. Pur avendo negato di avere mai cambiato i pannolini alla piccola, egli ha nondimeno confermato di averlo fatto ad altre bambine. Secondo il i primi giudici hanno sorvolato anche sul fatto che l'imputato ha ammesso di essere uscito nudo dal bagno qualche volta. Quanto alla madre della bambina, essa ha dichiarato al dibattimento di recarsi malvolentieri dall'accusato, mentre non le accadeva di essere così ostile con la persona che in precedenza curava la figlia. Tali omissioni integrerebbero i presupposti dottrinali e giurisprudenziali di un duplice arbitrio, consistente – da un lato – nella mancata considerazione di indizi nonostante riscontri oggettivi che ne attesterebbero la valenza, e – dall'altro – nella mancata concatenazione di simili indizi con quelli riportati nella sentenza. Il fatto è che con argomentazioni del genere il non spiega perché di fronte alle risultanze esposte nel giudizio impugnato la Corte di assise avrebbe dovuto decidere diversamente, pena l'arbitrio. D'altro canto, perché una sentenza incorra nell'annullamento non basta che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario il suo risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 3a). ll ricorrente non illustra perché in concreto, a prescindere dai motivi, l'esito cui è giunta la prima Corte sarebbe arbitrario. Ne segue su questo punto l'inammissibilità del gravame."}