Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha postulato a ragione il rigetto della domanda, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla parte civile fr. 1'000.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________; – __________; – avv. __________; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Bellinzona; –