Ciò posto, anche il richiamo della documentazione indicata dall'istante nella domanda di revisione, si rivela inutile ai fini del giudizio. Tanto più che nemmeno ora, come nel ricorso per cassazione del 30 novembre 1999, egli indica in che misura tale documentazione sia atta a inficiare gli accertamenti del giudizio del Pretore, né in che misura la deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero influito sul giudizio di condanna (doc. _ consid. 1). Se ne conclude che l'istanza di revisione, senza possibilità di buon esito, è destinata all'insuccesso. 4. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv.