Nelle circostanze descritte, la missiva in oggetto non appare –già a un sommario esame– suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza; anzi, non si vede seriamente come potrebbe fare apparire possibile, anche sentendo nuovamente il teste __________, un accertamento dello stato di fatto tale da poter considerare per riuscita la prova della verità, o quantomeno della buona fede, dell'istante quando ha divulgato le dichiarazioni per le quali è stato riconosciuto colpevole di ripetuta diffamazione. Ciò posto, anche il richiamo della documentazione indicata dall'istante nella domanda di revisione, si rivela inutile ai fini del giudizio.