Egli si vale dunque di un mezzo di prova ignoto al primo giudice (art. 299 lett. c CPP). Ciò posto, la questione è di sapere se tale mezzo di prova sia rilevante, suscettibile cioè di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far apparire possibile, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio più mite (DTF 122 IV 67 consid. 2a con richiami di giurisprudenza, 120 IV 248 consid. 2b), indipendentemente dalla circostanza che un’eventuale assoluzione – totale o parziale – dell’istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 42 consid. 2a con riferimenti di giurisprudenza). 3.