Lo ha pertanto condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di __________ ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–. La Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso del condannato il 18 febbraio 2000.